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Settore Ambiente e Protezione Civile del Comune di Modena
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Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee quali spettacoli e cantieri ai sensi della legge 447/95

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 della legge 447/95 e secondo gli indirizzi della D.G.R. 21/01/2002 n. 45 emanata ai sensi della L.R. 15/2001, i soggetti responsabili di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora utilizzino macchinari o effettuino lavorazioni rumorose o eseguano musica dal vivo o diffusione di musica che possono comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, devono ottenere preventiva autorizzazione in deroga ai limiti di rumore.

Per manifestazioni e spettacoli
Se la richiesta di autorizzazione in deroga avviene nell’ambito della domanda di licenza temporanea per spettacoli e trattenimenti pubblici la richiesta deve essere presentata al Servizio Attività Economico Commerciali - Ufficio Manifestazioni unitamente alla domanda di licenza utilizzando il quadro E della stessa domanda.  Il modulo per la “Domanda di licenza temporanea per spettacoli e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni” è disponibile sul sito Economia.

Negli altri casi la domanda deve essere presentata presso l’Unità Specialistica Impatto Ambientale

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione
dettagliata descrizione dell’attività;
planimetria generale (scala 1:1000 o 1:500) comprendente:
il luogo di svolgimento della attività, con l’individuazione di tutte le sorgenti sonore,
le aree circostanti con gli edifici e gli spazi utilizzati da persone e comunità (ricettori) individuandone le relative destinazioni d’uso;
A seconda della localizzazione e della durata della manifestazione alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di impatto acustico redatta da tecnico competente ai sensi di legge, secondo quanto stabilito dal D.G.R. 672/2004.

Per i cantieri e lavorazioni rumorose
La domanda deve essere presentata presso l’Unità Specialistica Impatto Ambientale.
I cantieri operanti nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati nella L.R. 15/2001 devono utilizzare il modulo “Modello 1”
I cantieri che, per motivi eccezionali e contingenti, non sono in condizione di garantire il rispetto dei limiti di orario e rumore indicati nella L.R. 15/2001 devono utilizzare il modulo “Modello 2”.

 Alla domanda dovrà essere corredata la documentazione di impatto acustico redatta da tecnico competente ai sensi di legge, secondo quanto stabilito dal D.G.R. 672/2004.

Documentazione
La domanda di autorizzazione e i relativi allegati devono essere presentati in duplice copia.

Costo
Due marche da bollo da Euro 14,62, una da applicare sulla domanda, una da applicare sull'autorizzazione che verrà rilasciata.
Per i casi in cui, per durata, ubicazione o livelli di rumore dell’attività, è prevista l’acquisizione del parere di ARPA, il pagamento ad ARPA dei diritti istruttori, secondo il tariffario regionale.

Periodo
La domanda di autorizzazione va presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività temporanea.

Tempi di risposta
30 giorni dalla presentazione dell'istanza


Sanzioni
- da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 per la violazione degli orari autorizzati
- da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 per la violazione dei valori di rumorosità autorizzati
- da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nella autorizzazione in deroga
- da Euro 516,00 a Euro 5.164,00 per il superamento  dei valori limite di emissione o di immissione previsti dalla legge in assenza di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore.

Data dell'ultimo aggiornamento:
27/11/2008
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