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LA GIURISPRUDENZA 
di: Grella M.

Che cos’è la giurisprudenza? E’ la scienza o arte del diritto, detta anche dottrina giuridica. E’ un’interpretazione ed elaborazione del diritto che risultano compiute dall’ autorità giudiziaria attraverso le sue sentenze ed i suoi provvedimenti (e si parla di giurisprudenza di cassazione, di giurisprudenza consolidata o costante quando una certa interpretazione o una certa soluzione di un problema giuridico è da tempo seguita da tutti i giudici senza che essi ne facciano più oggetto di discussione). Nel linguaggio comune è la pratica del diritto, applicazione del diritto ai casi concreti (da parte dell’ autorità giudiziaria ed estensivamente anche da parte dall’ autorità amministrativa e dei privati). Nel diritto romano era un’attività di elaborazione del diritto o di consulenza in materia giuridica propria degli antichi giudici consulti romani. Ecco alcuni commenti dei grandi sulla giurisprudenza: 
Romaggiuosi: In che consiste la completa giurisprudenza civile? Nel saper dedurre colla ragione e coll’autorità la retta ragione del diritto e del torto nei casi particolari. Nel silenzio e nell’ambiguità delle leggi supplisce il principio universale naturale politico. 
Manzoni dai Promessi Sposi: I processi che ne vennero in conseguenza non erano certamente i primi di un tal genere e non si può considerarli come una rarità nella storia della giurisprudenza. 
De Sanctis: Io non voglio entrare nel pelago della giurisprudenza non voglio discutere fino a qual punto il ministero avesse il diritto di sciogliere le associazioni. 
Cattaneo: Finalmente l’ influenza de municipi da un lato, delle coorti dall’altro,…. La lenta azione della giurisprudenza avevano soppresso l’ anarchia feudale. 
Martello: Se il giovane fosse il fine di questa poetica facoltà non sarebbe più poesia ma filosofia ma iurisprudenza delle quali è propria fine la privata e pubblica utilità. 
E infine una voce semidotta dal latino: Jurisprudentia da jurisprudens, entis "esperto in diritto". 

Grida  di non uscire dal territorio per andare in luoghi sospetti o banditi 
ASCMO, Bandi e notificazioni, 1639 

Poichè non basta aver già cercato di chiudere lo Stato con pene gravissime a coloro che provengono da luoghi banditi o sospetti, ma bisogna inoltre frenare la malsana temerarietà di coloro che, o poco curanti della propria vita, o attirati dall’esca del guadagno, ovvero dall’intuito di qualche altro rispetto e interesse si permettessero di passare da questa Città e territorio in qualcheduno dei suddetti luoghi col pensiero di ritornarsene poi di nascosto, senza una pur minima preoccupazione dell’eccessivo danno che essi possono procurare alla salute pubblica. 
A causa di ciò gli illustrissimi Signori Conservatori della Sanità hanno deliberato per la pubblicazione del seguente divieto, col quale di partecipazione di S.A.S.mediante l’illustrissimo Signor Segretario Spacino proibiscono ad ogni, e qualunque persona suddita, ovvero abitante di qualunque stato, grado o condizione ella sia, l’uscire dai confini di questo Territorio, per andare nei luoghi sospesi o banditi sotto pena della vita e confisca di beni. 
Nella stessa pena incorreranno similmente tutti quelli, che condurranno, per sè o per altri, o trasporteranno in qual si voglia modo nei luoghi vietati, come di sopra,qualsiasi mercanzia, animali, o robe di qualsiasi quantità o qualità, e di più nella perdita ancora degli animali,delle robe condotte, dei carri, carrozze, barche, cavalli, e di ogni altra cosa, e bestie, sopra la quale o dalle quali saranno portate o tirate: d’applicarsi per un terzo alla Serenissima Camera Ducale, per l’altro all’accusatore o inventore, e il resto all’Officio della Sanità, non intendendo per gli ordini suddetti di pregiudicare agli altri pubblicati aventi questo proposito. 
Giacomo Spacini. 
Pubblicato in Modena, il dì 22 e 23 Luglio 1639. Antonio Pedrazzi Cancelliere.