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Scienza, magia e streghe
  

Introduzione generale 

Presentazione del lavori 

Inquisition in the 18th Century 

Credenze popolari 

Iconografia dell’Inquisizione 

Indice libri proibiti nel 1700 

Le modalità processuali 

Rapporti col Santo Uffizio di Roma 

Tipologia dei processi 


1598-1998 Modena Capitale
Una corte nel cuore dell'Europa
 
Modena nella storia
Archivi e Scuola
  
 INQUISIZIONE: LE MODALITA' PROCESSUALI
di: Paolo Accogli, Alessandra Carbone, Paola Cocchi, Marcello Rinaldi. 

Il nostro gruppo, che ha lavorato sulle modalità dei processi, ha potuto disporre di una documentazione  abbastanza ampia, specialmente se la si mette a confronto con quella, assai più limitata, dei nostri amici. Questo risultato è però stato ottenuto dopo svariate ricerche prima nelle biblioteche cittadine (tra cui l’Estense, dove non ci è consentito l’accesso al prestito), poi - esaurita la prima fase di orientamento bibliografico negli Archivi comunale e di Stato - su queste basi, abbiamo ricostruito per sommi capi  una "storia giudiziaria"  del periodo da noi preso in esame e abbiamo scelto, fra i documenti trovati, i due che ci sono parsi più significativi per le ragioni che cercheremo di esporre. 
Fino al XII secolo i processi si svolgevano in una maniera relativamente semplice: l’accusatore doveva produrre prove, scritte o orali, e il giudice, che era non un esperto di diritto  ma un potente, cercava di risolvere il dissidio tra le due parti. La preoccupazione  principale non era di solito la verità oggettiva dei fatti, ma piuttosto l’ordine pubblico, cosicchè erano rari i casi in cui venivano ordinate indagini ulteriori per verificare l’eventuale colpevolezza dell’imputato. Questo tipo di processo, con rito accusatorio, rimase in vigore a lungo, finchè nel XIII secolo, con un cambiamento molto veloce, si ebbe la diffusione del processo inquisitorio. 
I giuristi italiani studiarono per la prima volta  il diritto romano direttamente sulle fonti originali - in questo caso  il codice di Giustiniano - scoprendo in tal modo l’esistenza di una procedura che spingeva il giudice  a scoprire la verità  anche a costo di utilizzare mezzi coercitivi (carcere e tortura)  e, novità straordinaria, permetteva  di perseguire un reo anche in assenza della parte querelante. La Chiesa comprese immediatamente l’utilità e la potenziale efficacia del rito inquisitorio per la repressione dell’eresia  e conferì ai propri inquisitori la facoltà di utilizzare la tortura. 
Riguardo le novità introdotte con il rito inquisitorio, occorre avanzare due considerazioni: 
1)  Gli storici del diritto sono per lo più concordi nel ritenere che l’introduzione di tale modalità abbia segnato un progresso nel sistema giudiziario in quanto l’obiettivo del processo veniva spostato sulla ricostruzione della  verità oggettiva dei fatti. 
2)  Il fatto, però, che per arrivare a tale verità si consentisse di fare libero uso della tortura poneva molti problemi: parecchi giudici ne facevano infatti un uso distorto (anche per la mentalità del tempo: è ovvio che per noi, venuti dopo Beccaria, la tortura è sempre e comunque condannabile). 

Poiché il processo inquisitorio ha una struttura abbastanza definita, abbiamo preso in considerazione due casi esemplari, affinché sia chiara l’articolazione delle diverse parti. 
Il primo processo che abbiamo preso in considerazione risale al febbraio del 1704 ed è ambientato nella circoscrizione di Modena. L’atto processuale è suddiviso in due parti: la prima, in volgare, è la stesura iniziale; la seconda, in latino, descrive le modalità del processo ed è destinata all’Inquisitore. Tra i fascicoli abbiamo poi trovato una lettera indirizzata al vescovo, con la quale veniva richiesta l’intercessione a favore dell’imputato (Giuseppe Mirandolana). 
L’accusa: l’imputato avrebbe rifiutato di adorare Dio dopo aver constatato di non avere mai ricevuto aiuti soprannaturali per vincere al gioco, nonostante le reiterate richieste di protezione in tal senso si sarebbe pertanto risolto a chiedere l’intercessione del diavolo, compiendo per questo fine uno strano rito di sangue: dopo essersi ferito con un coltello il dito della mano sinistra, avrebbe intinto nel sangue una penna d’oca e con questa avrebbe scritto  una lettera nella quale dichiarava che avrebbe donato l’anima al diavolo pur di vincere al gioco. In seguito, dopo aver portato con sé la lettera per molto tempo nella speranza che il diavolo si facesse vivo, avrebbe preso a considerare l’opportunità di un’altra soluzione. 
Ha inizio a questo punto la seconda parte dell’accusa, che prevede capi d’imputazione per noi (ma non per gli Inquisitori) più gravi: convintosi che la vincita al gioco gli sarebbe stata propiziata dal cappio di un impiccato, l’uomo avrebbe ucciso un giovane per poter realizzare questo nuovo rito. A  questo punto, constatata l’inutilità del suo gesto, Giuseppe Mirandolana, pentito, avrebbe ammesso in confessione i suoi peccati. 
L’abiura: arrestato per eresia ed omicidio, l’imputato abiurò ammettendo così l’errore, giurando che mai più avrebbe adorato altro Dio al di fuori di quello cristiano e rifiutando per sempre il culto del demonio. 
 

ASMO, Processi, busta 273, 
 

Il secondo processo  risale al 29 ottobre 1704 ed è istituito contro Ginevra Ferraresi, una donna di trentasei anni, conversa appartenente all’ordine delle Orsoline. 
Il fascicolo si articola in tre momenti principali: 
n descrizione dei peccati commessi, fatta dall’accusata davanti al tribunale. Questa parte è bilingue, essendo in latino le domande dell’Inquisitore ed in volgare le risposte dell’accusata, che è analfabeta (come si evince dalla croce che sostituisce la firma). 
n verbale del processo che porta all’assoluzione di Ginevra, con la descrizione delle pene che ella dovrà compiere in cambio del perdono. 
n abiura di Ginevra. 
L’accusa: Ginevra avrebbe bestemmiato contro Dio per i guai che le aveva procurato mettendola al mondo. Rimproverata da una consorella, non avrebbe tenuto in nessun conto l’avvertimento continuando a maledire Dio. In seguito, pentita, si era spontaneamente presentata al tribunale dell’Inquisizione, aveva abiurato proclamando la propria fede in Dio nonostante quell’episodio di temporaneo smarrimento. 
L’assoluzione muove dalla considerazione che la donna si è autoaccusata spontaneamente. 
La penitenza: impone alla donna che "quanto prima visiti la chiesa di san Domenico di questa città, e inginocchiata davanti all’altare del santissimo rosario reciti una terza parte del medesimo rosario con le litanie della Beata Vergine. Che per tre anni reciti una volta alla settimana il rosario...". Si ordina poi a Ginevra di rinunciare all’abito delle Orsoline. 

Frati dell’ordine mendicante dei Domenicani, 
nella miniatura di un "libro d’ore".
R.Garcia Carcel, L’Inquisizione, Fenice 2000
 

Questi due casi ci hanno permesso di analizzare a fondo i retroscena dell’apparato giudiziario del tempo. Ma anche autori come Pietro Verri e Alessandro Manzoni si occuparono del sistema giudiziario di questo periodo. 
Nelle "Osservazioni sulla tortura" Pietro Verri mette in luce i limiti di una concezione del diritto arbitraria ed irrazionale attraverso lo studio di documenti relativi alla pestilenza del 1630: secondo la voce popolare essa era dovuta allo spargimento di  unguenti infetti da parte di  sicari. A fare le spese di ciò furono anche due cittadini che, ingiustamente accusati, furono sottoposti a tortura perché confessassero la propria colpa  (presunta) e i nomi dei complici. Verri  rileva come la tortura, ben lungi dal far emergere la verità, consenta anzi di assicurare l’assoluzione del colpevole nel caso che  il corpo di questi si dimostri resistente, e viceversa induca a condannare anche un innocente se debole di costituzione. 
Manzoni approfondisce le motivazioni del rifiuto della tortura sottolineando, tra l’altro, anche l’aspetto sociale del problema: su dieci accusati, cinque vengono condannati, gli altri assolti perché favoriti da una migliore condizione sociale. Ma il rischio più grave è che il torturato, per terrore, si risolva ad incolpare innocenti pur di far cessare la tortura. In tal modo si innesca un circolo vizioso che non porta a ricostruire la verità dei fatti, quindi annulla l’originaria motivazione del processo inquisitorio.