Scienza,
magia e streghe
Introduzione
generale
Presentazione
del lavori
Inquisition
in the 18th Century
Credenze
popolari
Iconografia
dell’Inquisizione
Indice
libri proibiti nel 1700
Le
modalità processuali
Rapporti
col Santo Uffizio di Roma
Tipologia
dei processi
1598-1998
Modena Capitale
Una
corte nel cuore dell'Europa
|
Modena
nella storia
Archivi
e Scuola
INQUISIZIONE: LE MODALITA' PROCESSUALI
di: Paolo Accogli, Alessandra Carbone, Paola Cocchi, Marcello Rinaldi.
Il nostro gruppo, che ha lavorato sulle modalità dei processi,
ha potuto disporre di una documentazione abbastanza ampia, specialmente
se la si mette a confronto con quella, assai più limitata, dei nostri
amici. Questo risultato è però stato ottenuto dopo svariate
ricerche prima nelle biblioteche cittadine (tra cui l’Estense, dove non
ci è consentito l’accesso al prestito), poi - esaurita la prima
fase di orientamento bibliografico negli Archivi comunale e di Stato -
su queste basi, abbiamo ricostruito per sommi capi una "storia giudiziaria"
del periodo da noi preso in esame e abbiamo scelto, fra i documenti trovati,
i due che ci sono parsi più significativi per le ragioni che cercheremo
di esporre.
Fino al XII secolo i processi si svolgevano in una maniera relativamente
semplice: l’accusatore doveva produrre prove, scritte o orali, e il giudice,
che era non un esperto di diritto ma un potente, cercava di risolvere
il dissidio tra le due parti. La preoccupazione principale non era
di solito la verità oggettiva dei fatti, ma piuttosto l’ordine pubblico,
cosicchè erano rari i casi in cui venivano ordinate indagini ulteriori
per verificare l’eventuale colpevolezza dell’imputato. Questo tipo di processo,
con rito accusatorio, rimase in vigore a lungo, finchè nel XIII
secolo, con un cambiamento molto veloce, si ebbe la diffusione del processo
inquisitorio.
I giuristi italiani studiarono per la prima volta il diritto
romano direttamente sulle fonti originali - in questo caso il codice
di Giustiniano - scoprendo in tal modo l’esistenza di una procedura che
spingeva il giudice a scoprire la verità anche a costo
di utilizzare mezzi coercitivi (carcere e tortura) e, novità
straordinaria, permetteva di perseguire un reo anche in assenza della
parte querelante. La Chiesa comprese immediatamente l’utilità e
la potenziale efficacia del rito inquisitorio per la repressione dell’eresia
e conferì ai propri inquisitori la facoltà di utilizzare
la tortura.
Riguardo le novità introdotte con il rito inquisitorio, occorre
avanzare due considerazioni:
1) Gli storici del diritto sono per lo più concordi nel
ritenere che l’introduzione di tale modalità abbia segnato un progresso
nel sistema giudiziario in quanto l’obiettivo del processo veniva spostato
sulla ricostruzione della verità oggettiva dei fatti.
2) Il fatto, però, che per arrivare a tale verità
si consentisse di fare libero uso della tortura poneva molti problemi:
parecchi giudici ne facevano infatti un uso distorto (anche per la mentalità
del tempo: è ovvio che per noi, venuti dopo Beccaria, la tortura
è sempre e comunque condannabile).
Poiché il processo inquisitorio ha una struttura abbastanza definita,
abbiamo preso in considerazione due casi esemplari, affinché sia
chiara l’articolazione delle diverse parti.
Il primo processo che abbiamo preso in considerazione risale al febbraio
del 1704 ed è ambientato nella circoscrizione di Modena. L’atto
processuale è suddiviso in due parti: la prima, in volgare, è
la stesura iniziale; la seconda, in latino, descrive le modalità
del processo ed è destinata all’Inquisitore. Tra i fascicoli abbiamo
poi trovato una lettera indirizzata al vescovo, con la quale veniva richiesta
l’intercessione a favore dell’imputato (Giuseppe Mirandolana).
L’accusa: l’imputato avrebbe rifiutato di adorare Dio dopo aver constatato
di non avere mai ricevuto aiuti soprannaturali per vincere al gioco, nonostante
le reiterate richieste di protezione in tal senso si sarebbe pertanto risolto
a chiedere l’intercessione del diavolo, compiendo per questo fine uno strano
rito di sangue: dopo essersi ferito con un coltello il dito della mano
sinistra, avrebbe intinto nel sangue una penna d’oca e con questa avrebbe
scritto una lettera nella quale dichiarava che avrebbe donato l’anima
al diavolo pur di vincere al gioco. In seguito, dopo aver portato con sé
la lettera per molto tempo nella speranza che il diavolo si facesse vivo,
avrebbe preso a considerare l’opportunità di un’altra soluzione.
Ha inizio a questo punto la seconda parte dell’accusa, che prevede
capi d’imputazione per noi (ma non per gli Inquisitori) più gravi:
convintosi che la vincita al gioco gli sarebbe stata propiziata dal cappio
di un impiccato, l’uomo avrebbe ucciso un giovane per poter realizzare
questo nuovo rito. A questo punto, constatata l’inutilità
del suo gesto, Giuseppe Mirandolana, pentito, avrebbe ammesso in confessione
i suoi peccati.
L’abiura: arrestato per eresia ed omicidio, l’imputato abiurò
ammettendo così l’errore, giurando che mai più avrebbe adorato
altro Dio al di fuori di quello cristiano e rifiutando per sempre il culto
del demonio.
ASMO, Processi, busta 273,
Il secondo processo risale al 29 ottobre 1704 ed è istituito
contro Ginevra Ferraresi, una donna di trentasei anni, conversa appartenente
all’ordine delle Orsoline.
Il fascicolo si articola in tre momenti principali:
n descrizione dei peccati commessi, fatta dall’accusata davanti al
tribunale. Questa parte è bilingue, essendo in latino le domande
dell’Inquisitore ed in volgare le risposte dell’accusata, che è
analfabeta (come si evince dalla croce che sostituisce la firma).
n verbale del processo che porta all’assoluzione di Ginevra, con la
descrizione delle pene che ella dovrà compiere in cambio del perdono.
n abiura di Ginevra.
L’accusa: Ginevra avrebbe bestemmiato contro Dio per i guai che le
aveva procurato mettendola al mondo. Rimproverata da una consorella, non
avrebbe tenuto in nessun conto l’avvertimento continuando a maledire Dio.
In seguito, pentita, si era spontaneamente presentata al tribunale dell’Inquisizione,
aveva abiurato proclamando la propria fede in Dio nonostante quell’episodio
di temporaneo smarrimento.
L’assoluzione muove dalla considerazione che la donna si è autoaccusata
spontaneamente.
La penitenza: impone alla donna che "quanto prima visiti la chiesa
di san Domenico di questa città, e inginocchiata davanti all’altare
del santissimo rosario reciti una terza parte del medesimo rosario con
le litanie della Beata Vergine. Che per tre anni reciti una volta alla
settimana il rosario...". Si ordina poi a Ginevra di rinunciare all’abito
delle Orsoline.
Frati dell’ordine mendicante dei Domenicani,
nella miniatura di un "libro d’ore".
R.Garcia Carcel, L’Inquisizione, Fenice 2000
Questi due casi ci hanno permesso di analizzare a fondo i retroscena
dell’apparato giudiziario del tempo. Ma anche autori come Pietro Verri
e Alessandro Manzoni si occuparono del sistema giudiziario di questo periodo.
Nelle "Osservazioni sulla tortura" Pietro Verri mette in luce i limiti
di una concezione del diritto arbitraria ed irrazionale attraverso lo studio
di documenti relativi alla pestilenza del 1630: secondo la voce popolare
essa era dovuta allo spargimento di unguenti infetti da parte di
sicari. A fare le spese di ciò furono anche due cittadini che, ingiustamente
accusati, furono sottoposti a tortura perché confessassero la propria
colpa (presunta) e i nomi dei complici. Verri rileva come la
tortura, ben lungi dal far emergere la verità, consenta anzi di
assicurare l’assoluzione del colpevole nel caso che il corpo di questi
si dimostri resistente, e viceversa induca a condannare anche un innocente
se debole di costituzione.
Manzoni approfondisce le motivazioni del rifiuto della tortura sottolineando,
tra l’altro, anche l’aspetto sociale del problema: su dieci accusati, cinque
vengono condannati, gli altri assolti perché favoriti da una migliore
condizione sociale. Ma il rischio più grave è che il torturato,
per terrore, si risolva ad incolpare innocenti pur di far cessare la tortura.
In tal modo si innesca un circolo vizioso che non porta a ricostruire la
verità dei fatti, quindi annulla l’originaria motivazione del processo
inquisitorio. |