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Da Napoleone alla Resistenza
Scienza, magia e streghe
 

Introduzione generale

Presentazione del lavori

Inquisition in the 18th Century

Credenze popolari

Iconografia dell’Inquisizione

Indice libri proibiti nel 1700

Le modalità processuali

Rapporti col Santo Uffizio di Roma

Tipologia dei processi



1598-1998 Modena Capitale
Una corte nel cuore dell'Europa
 
Modena nella storia
Archivi e Scuola
 
I RAPPORTI FRA L'INQUISIZIONE DI MODENA E IL SANTO UFFIZIO DI ROMA
di  Giuliano Capitani, Paolo Magni, Marco Schedoni. 

Tra il XVII e il XVIII secolo i rapporti tra l’Inquisizione di Modena e il Santo Uffizio di Roma erano strettissimi: Modena era a quel tempo sede di numerose parrocchie, in genere distanti l’una dall’altra poco più di qualche miglio; esse costituivano il più importante veicolo di diffusione degli editti con i quali venivano indicati e prescritti i comportamenti ereticali perseguiti dall’Inquisizione. 
A Modena il tribunale dell’Inquisizione aveva la sua sede, già a partire dal XIII secolo, nel convento dei Domenicani, accanto alla chiesa allora dedicata a san Matteo, nel quartiere di Albareto. A fianco della chiesa, a ridosso delle mura, si ergeva il castello dei marchesi Estensi, signori della città a partire dal XIV secolo. All’ingresso in carica, ogni inquisitore emanava un editto generale con il quale venivano indicati i comportamenti ereticali perseguiti dal Tribunale: ci si curava poi di diffonderlo nel modo più capillare affinché l’ignoranza non fosse - questo si sosteneva - occasione di delitto né potesse essere rivendicata come  un’attenuante. Successivamente l’Inquisitore nominava dei vicari incaricati di tenere lontana dalla propria "cura" (la parrocchia) quella "perniciosa peste" dell’eresia e reprimere  le colpe che fossero state commesse. 
Tanto il decreto di istituzione del vicario quanto gli editti promulgati contenevano l’esortazione ai fedeli a prestare aiuto nell’estirpazione dell’eresia: chi avesse sospettato in qualsiasi modo di chiunque, era tenuto a denunciare la persona presso il vicario "affinché quel male contagioso non fosse andato serpendo negli altri" Apprendiamo dagli editti - tentiamo una sommaria parafrasi  interpretativa  - che ogni vero cattolico cristiano era obbligato a promuovere la Santa fede cattolica sia per il merito che se ne poteva acquistare presso Dio sia per il beneficio e tesoro delle indulgenze che venivano concesse dal Sommo Pontefice; così pure i vicari dovevano essere diligenti e solleciti nel loro ufficio e procedere in esso con zelo sincero della santa fede e dell’amore di Dio posponendo ogni timore ed interesse mondano. 

I casi più comuni di eresia. 

eresia formale 
fantasia degli eretici o dei sospetti di eresia 
negromanzia e malefici 
stregherie ed incanti 
bestemmia ereticale 
offesa e resistenza al Santo Uffizio 

Eretici 
Erano coloro i quali dicevano, insegnavano, predicavano o scrivevano cose contrarie alle Scritture contro gli articoli della santa fede, i santissimi sacramenti o riti, i decreti dei santi concilii e determinazioni fatte dai  pontefici, contro la suprema autorità del pontefice, le tradizioni apostoliche. Erano inoltre quelli che rinnegavano la " vera fede"  in favore di altre sette (cioè religioni). 

Sospetti di eresia 
Quelli che sebbene non dicessero parole, facevano però fatti ereticali, come abusare dei Ss.Sacramenti. 
Quelli che abusavano di cose sacramentali (es. olio santo) 
Quelli che  ferivano o percuotevano immagini sacre. 
Quelli che  leggevano, scrivevano o davano da leggere ad altri libri proibiti 

Fautori di eretici 
Erano coloro che difendevano, favorivano e fornivano aiuti di ogni tipo agli accusati per causa di eresia. 
Quelli che, sapendo alcuno essere eretico o fuggitivo, lo alloggiavano o lo nascondevano affinché non fosse catturato. 
Quelli che aiutavano i carcerati ad evadere. 
Quelli che consigliavano ai prigionieri di tacere la verità. 
Quelli che trafficavano con gli eretici. 
Quelli che impedivano ai ministri del sant’Uffizio di eseguire le loro condanne. 

Maghi, streghe, incantatori e simili 
Erano coloro che avevano stretto un patto con il diavolo. Per conto proprio o di altri. 
Quelli che tenevano racchiusi i demoni in anelli, medaglie o ampolle. 
Quelli che sacrificavano creature sacre. 
Quelli che invocavano il demonio chiedendogli grazie, accendendo candele, chiamandolo angelo santo, angelo bianco o angelo nero. 
Quelli che in questi atti diabolici si servono di cose sacre. 
Quelli che recitavano litanie al demonio per farsi amare. 

Bestemmiatori 
Erano coloro che pronunciavano bestemmie ereticali o parole che contraddicevano a quelle verità che erano contenute negli articoli della santa fede. 
Quelli che negavano i titoli dati a Dio nel simbolo. 
Quelli che  dicevano parole contro la perpetua verginità della beatissima Vergine. 

Oppositori al Santo Uffizio 
Erano ritenuti tali coloro che offendevano i rappresentanti del Santo Uffizio, cioè Inquisitori, vicari, notai. 
Quelli che offendevano o facevano offendere i denunciati e testimoni esaminati nel Santo Uffizio. 

La diffusione di un editto: l’esempio di frate Paolino. 
Da un documento rinvenuto nell’Archivio di stato abbiamo appreso che già nel 1360 il frate Paolino da Forlì, inquisitore in Bologna e Modena, pubblicò un editto, letto nella chiesa dei frati predicatori alla presenza di una gran moltitudine di popolo convocato per l’occasione. In esso è scritto (anche in questo caso cerchiamo di parafrasare): che nessuno dei fedeli, sotto pena di scomunica, aiuti in alcun modo gli eretici, credenti, fautori o difensori di eretici, che nessuno osi procurare impedimento all’Ufficio dell’Inquisizione nello svolgimento delle sue funzioni, occupando beni in precedenza confiscati dall’Inquisitore o mettendo in dubbio le sentenze ed i processi di quest’ultimo, che nessuno parli male della fede cattolica né disputi di essa in suo pregiudizio. 
Conclude poi l’editto che chiunque  abbia errato nei fatti precedenti o sia venuto a conoscenza dell’errore di un altro, se non si costituirà entro otto giorni o non denuncerà l’errore di cui sia venuto a conoscenza, incorrerà immediatamente nella scomunica. 
L’atto di scomunica gettava chi ne fosse colpito fuori dalla comunità cristiana : gli scomunicati non potevano accedere a cariche pubbliche e i sudditi non dovevano obbedienza ad un signore che si trovasse in tale condizione. 

L’editto di Raimondo Maria Migliavacca. 
Pubblicato nel 1777 nell’Abbazia di Nonantola, fu emanato da Raimondo Maria Migliavacca, dell’ordine dei Predicatori, delegato speciale per gli stati  Pontifici. Il documento è conservato integralmente nell’Archivio di Stato di Modena. Analogamente a quello sopra esaminato, l’editto indica la tipologia degli eretici, con particolare attenzione verso coloro che stampano, contro il volere del Tribunale, libri proibiti perché ritenuti pericolosi  per la fede. Si sofferma inoltre  su coloro che, preso l’ordine sacro, tentavano di contrarre matrimonio, su coloro che bestemmiano la Beata Vergine o che si ritirano in luoghi segreti  per tenere occulte conventicole. Tutti questi casi sono illeciti, dunque l’editto invita il vicario ed il popolo a condannarli duramente. 

ASMO, Informazione del Reverendo Padre Inquisitore di Modena, busta 273