Scienza,
magia e streghe
Introduzione
generale
Presentazione
del lavori
Inquisition
in the 18th Century
Credenze
popolari
Iconografia
dell’Inquisizione
Indice
libri proibiti nel 1700
Le
modalità processuali
Rapporti
col Santo Uffizio di Roma
Tipologia
dei processi
1598-1998 Modena
Capitale
Una
corte nel cuore dell'Europa
|
Modena
nella storia
Archivi e
Scuola
I RAPPORTI FRA L'INQUISIZIONE DI MODENA E IL SANTO UFFIZIO DI ROMA
di Giuliano Capitani, Paolo Magni, Marco Schedoni.
Tra il XVII e il XVIII secolo i rapporti tra l’Inquisizione di Modena
e il Santo Uffizio di Roma erano strettissimi: Modena era a quel tempo
sede di numerose parrocchie, in genere distanti l’una dall’altra poco più
di qualche miglio; esse costituivano il più importante veicolo di
diffusione degli editti con i quali venivano indicati e prescritti i comportamenti
ereticali perseguiti dall’Inquisizione.
A Modena il tribunale dell’Inquisizione aveva la sua sede, già
a partire dal XIII secolo, nel convento dei Domenicani, accanto alla chiesa
allora dedicata a san Matteo, nel quartiere di Albareto. A fianco della
chiesa, a ridosso delle mura, si ergeva il castello dei marchesi Estensi,
signori della città a partire dal XIV secolo. All’ingresso in carica,
ogni inquisitore emanava un editto generale con il quale venivano indicati
i comportamenti ereticali perseguiti dal Tribunale: ci si curava poi di
diffonderlo nel modo più capillare affinché l’ignoranza non
fosse - questo si sosteneva - occasione di delitto né potesse essere
rivendicata come un’attenuante. Successivamente l’Inquisitore nominava
dei vicari incaricati di tenere lontana dalla propria "cura" (la parrocchia)
quella "perniciosa peste" dell’eresia e reprimere le colpe che fossero
state commesse.
Tanto il decreto di istituzione del vicario quanto gli editti promulgati
contenevano l’esortazione ai fedeli a prestare aiuto nell’estirpazione
dell’eresia: chi avesse sospettato in qualsiasi modo di chiunque, era tenuto
a denunciare la persona presso il vicario "affinché quel male contagioso
non fosse andato serpendo negli altri" Apprendiamo dagli editti - tentiamo
una sommaria parafrasi interpretativa - che ogni vero cattolico
cristiano era obbligato a promuovere la Santa fede cattolica sia per il
merito che se ne poteva acquistare presso Dio sia per il beneficio e tesoro
delle indulgenze che venivano concesse dal Sommo Pontefice; così
pure i vicari dovevano essere diligenti e solleciti nel loro ufficio e
procedere in esso con zelo sincero della santa fede e dell’amore di Dio
posponendo ogni timore ed interesse mondano.
I casi più comuni di eresia.
eresia formale
fantasia degli eretici o dei sospetti di eresia
negromanzia e malefici
stregherie ed incanti
bestemmia ereticale
offesa e resistenza al Santo Uffizio
Eretici
Erano coloro i quali dicevano, insegnavano, predicavano o scrivevano
cose contrarie alle Scritture contro gli articoli della santa fede, i santissimi
sacramenti o riti, i decreti dei santi concilii e determinazioni fatte
dai pontefici, contro la suprema autorità del pontefice, le
tradizioni apostoliche. Erano inoltre quelli che rinnegavano la " vera
fede" in favore di altre sette (cioè religioni).
Sospetti di eresia
Quelli che sebbene non dicessero parole, facevano però fatti
ereticali, come abusare dei Ss.Sacramenti.
Quelli che abusavano di cose sacramentali (es. olio santo)
Quelli che ferivano o percuotevano immagini sacre.
Quelli che leggevano, scrivevano o davano da leggere ad altri
libri proibiti
Fautori di eretici
Erano coloro che difendevano, favorivano e fornivano aiuti di ogni
tipo agli accusati per causa di eresia.
Quelli che, sapendo alcuno essere eretico o fuggitivo, lo alloggiavano
o lo nascondevano affinché non fosse catturato.
Quelli che aiutavano i carcerati ad evadere.
Quelli che consigliavano ai prigionieri di tacere la verità.
Quelli che trafficavano con gli eretici.
Quelli che impedivano ai ministri del sant’Uffizio di eseguire le loro
condanne.
Maghi, streghe, incantatori e simili
Erano coloro che avevano stretto un patto con il diavolo. Per conto
proprio o di altri.
Quelli che tenevano racchiusi i demoni in anelli, medaglie o ampolle.
Quelli che sacrificavano creature sacre.
Quelli che invocavano il demonio chiedendogli grazie, accendendo candele,
chiamandolo angelo santo, angelo bianco o angelo nero.
Quelli che in questi atti diabolici si servono di cose sacre.
Quelli che recitavano litanie al demonio per farsi amare.
Bestemmiatori
Erano coloro che pronunciavano bestemmie ereticali o parole che contraddicevano
a quelle verità che erano contenute negli articoli della santa fede.
Quelli che negavano i titoli dati a Dio nel simbolo.
Quelli che dicevano parole contro la perpetua verginità
della beatissima Vergine.
Oppositori al Santo Uffizio
Erano ritenuti tali coloro che offendevano i rappresentanti del Santo
Uffizio, cioè Inquisitori, vicari, notai.
Quelli che offendevano o facevano offendere i denunciati e testimoni
esaminati nel Santo Uffizio.
La diffusione di un editto: l’esempio di frate Paolino.
Da un documento rinvenuto nell’Archivio di stato abbiamo appreso che
già nel 1360 il frate Paolino da Forlì, inquisitore in Bologna
e Modena, pubblicò un editto, letto nella chiesa dei frati predicatori
alla presenza di una gran moltitudine di popolo convocato per l’occasione.
In esso è scritto (anche in questo caso cerchiamo di parafrasare):
che nessuno dei fedeli, sotto pena di scomunica, aiuti in alcun modo gli
eretici, credenti, fautori o difensori di eretici, che nessuno osi procurare
impedimento all’Ufficio dell’Inquisizione nello svolgimento delle sue funzioni,
occupando beni in precedenza confiscati dall’Inquisitore o mettendo in
dubbio le sentenze ed i processi di quest’ultimo, che nessuno parli male
della fede cattolica né disputi di essa in suo pregiudizio.
Conclude poi l’editto che chiunque abbia errato nei fatti precedenti
o sia venuto a conoscenza dell’errore di un altro, se non si costituirà
entro otto giorni o non denuncerà l’errore di cui sia venuto a conoscenza,
incorrerà immediatamente nella scomunica.
L’atto di scomunica gettava chi ne fosse colpito fuori dalla comunità
cristiana : gli scomunicati non potevano accedere a cariche pubbliche e
i sudditi non dovevano obbedienza ad un signore che si trovasse in tale
condizione.
L’editto di Raimondo Maria Migliavacca.
Pubblicato nel 1777 nell’Abbazia di Nonantola, fu emanato da Raimondo
Maria Migliavacca, dell’ordine dei Predicatori, delegato speciale per gli
stati Pontifici. Il documento è conservato integralmente nell’Archivio
di Stato di Modena. Analogamente a quello sopra esaminato, l’editto indica
la tipologia degli eretici, con particolare attenzione verso coloro che
stampano, contro il volere del Tribunale, libri proibiti perché
ritenuti pericolosi per la fede. Si sofferma inoltre su coloro
che, preso l’ordine sacro, tentavano di contrarre matrimonio, su coloro
che bestemmiano la Beata Vergine o che si ritirano in luoghi segreti
per tenere occulte conventicole. Tutti questi casi sono illeciti, dunque
l’editto invita il vicario ed il popolo a condannarli duramente.
ASMO, Informazione del Reverendo Padre Inquisitore di Modena, busta
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