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FOCUS >> SI RICHIEDE IL REGOLAMENTO DELLA CONSULTA FAUNISTICO VENATORIA.

ISTANZA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLO STATUTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Oggetto: proposta di regolamento sul funzionamento della commissione consultiva prevista dall’art.10 comma 2 l.r. 8/94 e s.m.

Art. 1 Composizione e funzioni della Consulta Faunistica-Venatoria.
1. La provincia di Modena istituisce ai sensi dell'art. 10 comma 2 L. R. 8/94 e successive modifiche, per l’espletamento delle sue funzioni, una Commissione consultiva espressione delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale riconosciute ed operanti sul territorio provinciale e dell’Enci che viene denominata Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria.
2. Le associazioni che verranno successivamente riconosciute ed operanti sul territorio potranno far parte immediatamente della Consulta provinciale faunistico venatoria.
3. Per garantire la funzionalità della Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria le Associazione e gli Enti provvedono a designare un rappresentante ed un supplente.
4. La Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria esprime pareri e proposte non vincolanti sulla materia oggetto della legge 157/92 e della legge regionale 8/94 e s.m. e sugli atti di programmazione e pianificazione di settore dell’Amministrazione Provinciale.
5. La partecipazione alle sedute della Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria può prevedere un compenso esente da gravami fiscali.
6. In relazione al punto 4 la Giunta Provinciale e/o l’assessore deve obbligatoriamente richiedere il parere della Consulta. Tale parere deve essere fornito entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione, salvo diversi termini fissati e giustificati dalla richiesta di parere. L’organo deliberativo competente è tenuto a valutare espressamente tali pareri che però non sono vincolanti.

Art. 2 Norme di funzionamento
1. La Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria è convocata con comunicazione scritta dell'Assessore Provinciale con delega alla Programmazione e pianificazione Faunistica e si riunisce con cadenza mensile.
2. Le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
3. Sulle proposte dell'Amministrazione, la Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria esprime con votazione paritetica (una testa un voto) il proprio parere favorevole o contrario a maggioranza.
4. Delle sedute della Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria viene redatto un succinto verbale da approvarsi nella riunione successiva che riporta:
  a) Numero dei presenti.
  b) Argomenti discussi ed eventuali soluzioni suggerite.
  c) Sintesi del dibattito e specifiche posizioni dei membri.
  d) Esito della votazione finale relativo all'oggetto posto in discussione.
5. Al fine di rendere scorrevoli i lavori della Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria si stabilisce che il tempo di ogni intervento deve essere non superiore ai cinque minuti.
6. I provvedimenti decisi dal competente Assessorato in materia faunistico-venatoria sono comunicati ai componenti la Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria.

Art. 3 Poteri propositivi
1. Qualora i componenti della Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria intendano sottoporre all'esame dei Competenti Organi Provinciali particolari problemi e proposte di provvedimenti da adottare, tali proposte devono essere redatte in forma scritta e debitamente motivate e documentate per consentire una approfondita valutazione e risposta in forma scritta da parte della Provincia entro 30 giorni dalla presentazione della proposta. Tali proposte, per essere esaminate, devono essere sottoscritte da almeno un quinto dei componenti della Consulta.

Art. 4 Commissioni tematiche
1. Per consentire un esame approfondito dei provvedimenti più rilevanti sottoposti alla Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria la stessa istituisce Commissioni Tematiche come segue:
  a ) Ambiti a gestione privata.
  b) Ambiti protetti.
  c) Appostamenti fissi.
  d) Gestione faunistica.
Tali commissioni sono composte, in base alle competenze specifiche dei membri della Consulta, da un rappresentante per ciascuna delle tre componenti agricola, venatoria e ambientalista e dell’Enci.

Art. 5 Norme finali
1. Le Associazioni di cui all'art. 1 del presente regolamento hanno diritto ad essere invitate con lettera scritta a designare i propri rappresentanti in seno alla Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che sia giunta all’Amministrazione provinciale alcuna comunicazione si procede ugualmente alla costituzione della Consulta con le Associazioni che hanno il diritto di farne parte ed hanno comunicato di volerne farne parte.
2. Alle sedute della Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria partecipano come invitati i presidenti degli A.T.C. e i rappresentanti delle Associazioni operanti sul territorio. Gli invitati hanno diritto di intervenire ma non partecipano alle votazioni.

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