SPETT.LI
- Partito Popolare Italiano, via Mazzini 4 San Felice
- Capogruppo consiliare "Insieme per San Felice" sig. Giorgio Malavasi
c/o Municipio.
- Referente comitato "Insieme per San Felice" sig. Paolo Bozzoli, via
Roncaglia 5 San Felice.
per conoscenza
- Sindaco di San Felice, dott. Mauro Cestari.
Egregi Signori,
mi chiamo Debra Pignatti. Sono l'autrice del "Progetto barriere" inserito
su Internet e citato negli articoli recentemente apparsi sulla Gazzetta
di Modena e sul periodico "L'Urlo".
Sono affetta da tetraparesi spastica dalla nascita e per questo la
mia vita è costretta su una sedia a rotelle.
Vorrei portare alla Vostra conoscenza la mia personale opinione in relazione
a una parte del volantino "Chi ha fatto l'Urlo ? La solita destra qualunquista
?", distribuito il 28/12/1997 a firma del Partito Popolare Italiano, ed
in particolare al paragrafo:
<<* Non e' vero che non siano state abbattute le barriere
architettoniche per i disabili e gli anziani. Tutti gli uffici comunali,
le scuole ed il teatro sono accessibili anche alle carrozzelle; [omissis]>>.
e a una parte del volantino di "Insieme per S.Felice", distribuito
il 30/12/97 a firma del Comitato Insieme per S.Felice e del gruppo consiliare
di maggioranza, in particolare nella parte che dice:
<<*Per amor di verita' , di norma e' possibile
l'accesso agli uffici Comunali ed agli uffici Pubblici anche ai disabili
ed ai portatori di handicap >>
La mia opinione prescinde da considerazioni politiche di parte: il "Progetto Barriere" non ha davvero connotati di destra o di sinistra, volendo solo sensibilizzare i cittadini sulla spinosa questione delle barriere architettoniche che reputo al di sopra delle mischie politiche.
Questo in quanto, essendo nominata esplicitamente nell'articolo della
rivista "L'Urlo", i
suddetti volantini mi coinvolgono personalmente, anche se indirettamente.
Ora, potrebbe essere affermato il vero quando si dice che <<Tutti gli uffici comunali, le scuole ed il teatro sono accessibili anche alle carrozzelle>>, ma va subito chiarito che le leggi sull'abbattimento delle barriere architettoniche non prevedono una semplice "Accessibilita' di fatto", ma danno ben precise disposizioni. Nel caso in questione non mi sembra che siano state rispettate. Ve le cito.
Il Decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio 1996, n. 503.
"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici,
spazi e servizi pubblici." (Pubblicato in S.O. della G.U.
27 settembre 1996, n. 227)
recita infatti: (i miei commenti personali sono evidenziati in italico)
[omissis]
2. Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita' di
chiunque ed in particolare di coloro
che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta
o impedita in forma permanente o
temporanea;
Vorrei fare notare che questa battaglia non riguarda solo noi disabili
permanenti, ma anche coloro che per una qualisiasi causa (gamba rotta andando
a sciare, incidenti vari, carrozzine per bambini piccoli, etc.) si trovano
anche solo momentaneamente su una sedia a rotelle.
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura
utilizzazione di spazi,
attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento
e la riconoscibilità
dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque [omissis]
3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova
costruzione, ancorché di
carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione.
Si applicano altresì
agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di
intervento edilizio suscettibile di
limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per
la parte oggetto dell'intervento stesso.
Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte
soggetti a cambiamento di
destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi
speciali di pubblica utilità di cui al
successivo titolo VI.
4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a
recupero o riorganizzazione
funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono
migliorarne la fruibilità
sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.
5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato,
entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (SETTEMBRE
1996), a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio,
di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da
consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria
o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.
I 180 giorni sono ampiamente trascorsi, non mi pare di avere ancora
visto il dispositivo di chiamata, neppure le segnalazioni dello stesso.
E comunque, come si vedra' piu' avanti in
questa stessa missiva, non è a 90cm da terra.
[omissis]
7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello
Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi
pubblici non conformi alle norme di cui al presente
regolamento.
Art. 2.
Contrassegni
1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate
o adeguate tenendo conto
delle norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione
agevolmente visibile il
simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato
A.
Gia' detto anche prima.
[omissis]
3. Il sistema di chiamata di cui all'art. 1 deve essere posto in luogo
accessibile e contrassegnato
con il simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello
di cui all'allegato B.
4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici
pubblici ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni che assicurano
servizi di comunicazione per sordi, devono recare in posizione agevolmente
visibile il simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le
persone sorde di cui all'allegato C.
Neppure l'ascensore porta il simbolo...
[omissis]
Titolo II
AREE EDIFICABILI, OPERE DI URBANIZZAZIONE
E OPERE DI ARREDO URBANO
[omissis]
Art. 4.
Spazi pedonali
1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione
a prevalente fruizione
pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di
consentire con l'utilizzo di
impianti di sollevamento ove necessario, 1'uso dei servizi, le relazioni
sociali e la fruizione
ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale.
[omissis]
Art. 5.
Marciapiedi
[omissis]
3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione
deve essere tale da
consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote.
Di questo invece sono contenta, i marciapiedi nuovi sono tutti larghi
abbastanza. Ma anche in questo caso devo dire che non sempre sono provvisti
delle apposite rampe previste dal
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
"Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971,
n. 118, a favore dei
mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche
e trasporti pubblici."
(Pubblicato in G.U. 22 luglio 1978, n. 204) di cui parlero' piu'
avanti
[omissis]
Titolo IV
PROCEDURE
Art. 19.
Deroghe e soluzioni alternative
1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo per
gli edifici o loro parti che,
nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati
senza dar luogo a
barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui
accesso è riservato ai soli addetti
specializzati.
2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente
regolamento in caso di
dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali
o impiantistici.
3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge
29 giugno 1939, n. 1497 (1), e
all'art. 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (2), la deroga è
consentita nel caso in cui le opere di
adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici
del bene tutelato; in tal caso il
soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato
attraverso opere provvisionali ovvero, in
subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non
stabilmente ancorate alle
strutture edilizie. La mancata applicazione delle presenti norme deve
essere motivata con la
specificazione della natura e della serietà del pregiudizio.
Queste opere provvisionali per la Rocca non sono mai state neppure
prese in considerazione...
In Rocca qualche iniziativa (mostre o altro) ci sara' sempre. Non
e' solo un problema di Biblioteca, e' un problema di opportunita'...
Sappiate che lì io saro' sempre diversa...
[omissis]
Veniamo ora al
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384.
"Regolamento di attuazione dell'art. 27 della
L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei
mutilati e invalidi civili, in materia di barriere
architettoniche e trasporti pubblici."
(Pubblicato in G.U. 22 luglio 1978, n. 204)
Vorrei che notaste la DATA della legge... Venti anni fa..
[omissis]
TITOLO I
Scopi e campo di applicazione
1. Le norme del presente regolamento sono volte
ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente
definiti "barriere architettoniche" che sono
di ostacolo alla vita di relazione dei minorati.
Le presenti norme si riferiscono alle strutture
pubbliche con particolare riguardo a quello di
carattere collettivo-sociale. Le norme stesse
riguardano le nuove costruzioni e quelle già esistenti
nel caso che queste ultime siano sottoposte a
ristrutturazione. Agli edifici già esistenti, anche se
non ristrutturati, dovranno essere apportate
le possibili e conformi varianti. Per edifici pubblici a
carattere collettivo e sociale si intendono tutte
le costruzioni aventi interesse amministrativo,
culturale, giudiziario, economico, sanitario
e comunque edifici in cui si svolgono attività comunitarie
o nei quali vengono prestati servizi di interesse
generale.
2. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture
costruite, modificate o adattate tenendo conto delle
norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche,
devono recare in posizione agevolmente
visibile, il simbolo di accessibilità
secondo il modello di cui all'allegato A al presente regolamento.
Gia' allora era previsto il simbolo... Vent'anni fa!
TITOLO II
Strutture esterne connesse agli edifici.
3. Percorsi pedonali. - Al fine di assicurare
il collegamento degli accessi principali dell'edificio
con la rete viaria esterna, e con le aree di
parcheggio ed agevolare l'avvicinamento, i percorsi
pedonali devono presentare un andamento quanto
più possibile semplice in relazione alle principali
direttrici di accesso.
Pensate che per entrare in municipio con la
carrozzina occorre salire sul marciapiede dalla parte della Chiesa...
Venti o trenta metri più avanti,di
fronte all'entrata principale del Municipio, per salire sul marciapiede
c'e' uno scalino che non e' di sicuro sormontabile da una carrozzina
elettrica. Alla faccia della semplicità!
[omissis]
15. Ascensori. - In tutti gli edifici con più
di un piano fuori terra deve essere previsto l'ascensore
che, per essere idoneo anche al trasporto degli
invalidi su poltrone a rotelle, deve presentare le
seguenti caratteristiche:
- avere una cabina di dimensioni minime di 1,50
m di lunghezza e 1,37 m di larghezza;
- avere la porta della cabina di luce libera
minima pari a 0,90 m;
[omissis]
La mia carrozzina misura 57 per 116 cm e ci passa per un pelo...
[omissis]
16. Apparecchi elettrici di comando e di segnalazione.
- Negli edifici sociali tutti gli
apparecchi di comando, interruttori, campanelli
di allarme, manovrabili da parte della generalità
del pubblico, devono essere posti ad una altezza
massima di 0,90 m dal pavimento.
I comandi dell'ascensore non soddisfano sicuramente il requisito, ma penso proprio che anche gli interrutori della luce non siano a tale altezza... Vi invito a verificare.
Concludendo. Questa lettera e' stata realizzata
con la collaborazione di parecchi amici via internet, perchè, a
causa della mia condizione, avrei impiegato molto tempo per raccogliere
il materiale ed organizzarlo.
Comunque, nonostante non sia mia al 100%, ne
condivido pienamente il contenuto e penso che questi problemi non siano
affatto da sottovalutare, perchè - lo ripeto - riguardano ogni mamma
con un bambino in carrozzina, ogni persona che si faccia male ad una gamba,
ogni anziano...
In questa lettera non ho elencato tutte le possibili
cose che non sono a posto, ma solo quelle che tocco con mano o di cui mi
accorgo.
Tanto per intendersi:
- faccio notare che l'albero di Natale del Comune viene da anni sistemato
proprio sugli spazi riservati ai disabili.
- un'altro ufficio importante per il pubblico, quello dei vigili urbani,
attualmente non è di certo accessibile ad un disabile. Ho presente
che verrà spostato al pianterreno (ex anagrafe). Ma basta controllare
per verificare che anche qui ci sono i gradini.
Infine un'ultima riflessione per i responsabili del Partito Popolare
e del Partito democratico della sinistra, che sostiene notoriamente la
lista "Insieme per San Felice".
- la sede del Ppi, in via Mazzini, presenta alcuni gradini che rendono
quantomento impegnativo l'accesso ad un disabile.
- la sede del Pds, in via Mazzini, ha gli stessi problemi architettonici
del Municipio. All'interno poi, mi risulta, ci sia una scala ben più
impegnativa.
Non me ne vogliate, ma per una persona costretta in carrozzina diventerebbe
difficile un impegno politico diretto.
Non e' un problema solo dei disabili, e' un problema
di civilta'.
Vorrei che questa lettera fosse presa come un
contributo costruttivo, non come un
pretesto per fare ulteriore polemica (a cui non
sono interessata). Quello che mi preme e'
ottenere il rispetto delle persone in quanto
tali, delle norme relative ai diritti dei cittadini,
non solo dei disabili.
Cordiali Saluti
Debra Pignatti