Punti di lettura

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Art. 1Costituzione, denominazione e sede
1) E' costituita in Modena l'Associazione denominata IL SEGNALIBRO  amici delle biblioteche senza fini di lucro, con sede in Villanova, Modena, via Villanova 470.
2) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Scopi e finalità
L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo
1) di promuovere e sostenere i servizi e le attività delle biblioteche comunali con forme cooordinate di volontariato per ampliare le opportunità di accesso e d'uso dei servizi medesimi, in particolare per le persone in difficoltà, gli anziani, i ragazzi, i disabili o semplicemente i residenti in località disagiate. Per la realizzazione di questo scopo e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, tra l'altro, di coadiuvare il Servizio biblioteche nella gestione delle attività di prestito dei libri, di riordino dei volumi a scaffale, di sorveglianza sul corretto uso degli spazi, degli strumenti e del patrimonio delle biblioteche.
2) L'Associazione attiverà inoltre collaborazioni e convenzioni con gli organismi di gestione del territorio o altri enti o associazioni,volte a garantire il funzionamento di specifici servizi di base, Punti di Lettura, rivolti in particolare ai ragazzi e collocati in aree decentrate.
3) L'Associazione curerà, in collaborazione con il Servizio biblioteche del Comune di Modena, il programma di addestramento e aggiornamento dei volontari in ordine alle attività bibliotecarie svolte dall'Associazione stessa e dai suoi componenti. Proporrà inoltre attività di promozione e diffusione dei principi ispiratori del presente statuto.
4) Le attività di cui ai comma precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 3 Risorse economiche
1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
_a) contributi degli aderenti;
_b) contributi privati;
_c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
_d) donazioni e lasciti testamentari;
_e) rimborsi derivanti da convenzioni;
_f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Art. 4 Membri dell'Associazione
1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1) L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea in seduta ordinaria.
4) La qualità di socio si perde:
_a) per recesso;
_b) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
_c) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
_d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 Doveri e diritti degli associati
1) I soci sono obbligati:
_a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
_b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione";
_c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
_d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
2) I soci hanno diritto:
_a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
_b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
_c) ad accedere alle cariche associative;
_d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia

Art. 7 Organi dell'Associazione
1) Sono organi dell'Associazione:
_a) l'Assemblea dei soci;
_b) il Comitato direttivo;
_c) il Presidente

Art. 8 L'Assemblea
1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
_a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
_b) nomina i componenti il Comitato direttivo;
_c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
_d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
_e) delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;
_f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'Opportunità.
4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.
6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti  degli associati.

Art. 9 Il Comitato direttivo
1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9, nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica  2 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
4) Al Comitato direttivo spetta di:
_a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
_b) predisporre il bilancio;
_c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
_d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
_e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario, nominato a inizio delle singole sedute, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 Il Presidente
1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.
3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11Gratuità delle cariche associative
1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art. 12 Norma finale
1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 13 Rinvio
1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.