Disposizioni per i veicoli inquinanti

A partire dal 1 ottobre 2008 divieto a tutti i veicoli commerciali per il trasporto merci in conto terzi e in uso proprio delle categorie N1 (veicoli destinati al trasporti di merci, aventi massa  massima non superiore  a 3,5 t), N2 (veicoli destinati al trasporti di merci, aventi massa  massima superiore  a 3,5 t ma non superiore a 12 t) e N3 (veicoli destinati al trasporti di merci, aventi massa  massima superiore a 12 t) con alimentazione diesel e/o benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2  non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive; lo stesso divieto è esteso anche ai veicoli EURO 2  non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive, con prima data di immatricolazione superiore ai 10 anni.

Il divieto non sarà operativo per:

  • tutti i veicoli già autorizzati alla data del 31 dicembre 2007 e fino a naturale scadenza dell’autorizzazione;
  • i veicoli commerciali adibiti al trasporto delle merci deperibili (es. frutta, ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione, latte e latticini freschi ecc.) ovvero per i veicoli commerciali adibiti a trasporto di prodotti che richiedono la non interruzione della catena del freddo;
  • i veicoli destinati al rifornimento delle edicole.
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