Esercizi di vicinato: apertura, subingresso, variazioni
Destinatari
Imprenditori che intendono:
- aprire
- subentrare
- trasferire
- effettuare un cambio / aggiunta di settore merceologico
- ampliare / diminuire la superficie
- cessare l'attività
in un esercizio di vicinato, con vendita al dettaglio (di prodotti non alimentari, alimentari, alimentari ed extra-alimentari) e superficie di vendita non superiore ai 250 mq;
in un laboratorio di produzione con vendita.
Tempi di risposta
L' attività può avere inizio dalla data di presentazione della segnalazione
( S.C.I.A.)
In presenza di esercizi alimentari (o misti) per l'inizio dell'attività va presentata anche idonea comunicazione all'AUSL, ai sensi del Regolamento CE 852/853-2004.
Per generi "particolari" (presidi sanitari-antiparassitari, concimi, ecc- e prodotti per l'agricoltura e la zootecnia): va ottenuta l'autorizzazione sanitaria (60 gg.).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D. Lgs. 114 del 31 marzo 1998


