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Esercizi di vicinato: apertura, subingresso, variazioni

Destinatari

 

Imprenditori che intendono:

 

  • aprire
  • subentrare
  • trasferire
  • effettuare un cambio / aggiunta di settore merceologico
  • ampliare / diminuire la superficie
  • cessare l'attività

in un esercizio di vicinato, con vendita al dettaglio (di prodotti non alimentari, alimentari, alimentari ed extra-alimentari) e superficie di vendita non superiore ai 250 mq;

in un laboratorio di produzione con vendita.

 

 

Tempi di risposta

 

L' attività può avere inizio dalla data di presentazione della segnalazione

( S.C.I.A.)

In presenza di esercizi alimentari (o misti) per l'inizio dell'attività va presentata anche idonea comunicazione all'AUSL, ai sensi del Regolamento CE 852/853-2004.

Per generi "particolari" (presidi sanitari-antiparassitari, concimi, ecc- e prodotti per l'agricoltura e la zootecnia): va ottenuta l'autorizzazione sanitaria (60 gg.).

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

D. Lgs. 114 del 31 marzo 1998

 

 

 
Data dell'ultimo aggiornamento:
25/10/2011
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