Registrazione delle attrazioni di Attività di Spettacolo Viaggiante e attribuzione del codice identificativo
Ai sensi del D.M. 18 maggio 2007, Norme di Sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante, le attrazioni dovranno essere registrate e identificate con un apposito codice.
L’obbligo riguarda sia le nuove attrazioni che quelle già esistenti; in assenza della prevista registrazione, le attrazioni non potranno essere utilizzate.
La procedura di registrazione prevede l’acquisizione del parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che:
- verifica la completezza e l’idoneità della documentazione allegata;
- sottopone l’attrazione ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio;
- accerta l’esistenza di un verbale di collaudo;
- dispone eventuali ulteriori approfondimenti, qualora li ritenga necessari.
Nuove attrazioni (acquistate dopo il 12/12/2008)
A partire dal 12 dicembre 2007, le attrazioni nuove devono essere registrate prima del loro utilizzo.
La registrazione può avvenire:
- presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione;
- presso il Comune nel cui territorio è previsto il primo impiego dell’attrazione;
- presso il Comune nel cui territorio è presente la sede sociale del gestore.
Attrazioni esistenti sul territorio nazionale (al 12/12/2008)
Le attrazioni esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il relativo codice identificativo entro il 12/12/2009 (due anni dall’entrata in vigore del D.M. 18 maggio 2007).
La registrazione può avvenire:
- presso il Comune nel cui territorio è presente la sede sociale del gestore;
- presso il Comune nel cui territorio è in corso l’impiego dell’attrazione.
In caso di mancata registrazione, l’attrazione non potrà essere utilizzata, e per la successiva regolarizzazione dovrà seguire il percorso previsto per le nuove attrazioni.
Attrazioni esistenti provenienti dall’estero (dal 12/12/2008)
Le attrazioni esistenti provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea, dalla Turchia o da un Paese EFTA firmatario dell’accordo SEE devono ottenere la registrazione ed il relativo codice identificativo prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale.
La registrazione può avvenire:
- presso il Comune nel cui territorio è presente la sede sociale del gestore;
- presso il Comune nel cui territorio è previsto il primo ’impiego dell’attrazione sul territorio nazionale.
Presentazione della richiesta
DOVE
Ufficio Taxi, Noleggio, Autorimesse, Spettacoli Viaggianti
Via Santi, 40 - Modena - tel. 059/2033523 - fax 059/2032060
ORARIO
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 10.30-12.30;
giovedì 9.00-13.00 e 14.00-18.30
DESTINATARI
Soggetti (proprietari, gestori o conduttori) che devono effettuare la registrazione di una o più attrazioni relative alla propria attività di spettacolo viaggiante,
e ottenere il relativo codice identificativo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’interessato può presentare la domanda di persona, per posta o a mezzo fax presso l’ufficio Taxi, Noleggio, Autorimesse, Spettacoli Viaggianti, utilizzando l’apposita modulistica.
La domanda richiede l’apposizione del bollo (14,62 euro), e deve contenere gli allegati di seguito descritti.
Nuove attrazioni (acquistate dopo il 12/12/2008):
- Documentazione tecnica illustrativa e certificativa che dimostri la sussistenza dei requisiti tecnici previsti all’art. 3 del D.M. 18/5/2007;
- Copia del manuale d’uso e manutenzione, redatto dal costruttore, comprensivo delle istruzioni di montaggio e smontaggio, funzionamento e manutenzione;
- Copia del libretto dell’attrazione.
Attrazioni esistenti sul territorio nazionale (al 12/12/2008):
- Disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
- Verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato (redatti non oltre sei mesi prima della presentazione del fascicolo, e almeno relativi a: idoneità delle strutture portanti, idoneità degli apparati meccanici, idoneità degli apparati idraulici, idoneità degli impianti elettrici/elettronici);
- Verbali delle successive verifiche periodiche, di cui all’art. 7 del D.M. 18 maggio 2007;
- Istruzioni d’uso e manutenzione dell’attrazione.
Attrazioni esistenti provenienti dall’estero (al 12/12/2008):
- Disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
- Verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato (redatti non oltre sei mesi prima della presentazione del fascicolo, e almeno relativi a: idoneità delle strutture portanti, idoneità degli apparati meccanici, idoneità degli apparati idraulici, idoneità degli impianti elettrici/elettronici);
- Verbali delle successive verifiche periodiche, di cui all’art. 7 del D.M. 18 maggio 2007;
- Istruzioni d’uso e manutenzione dell’attrazione;
- Certificato di origine dell’attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, contenente: gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, la dichiarazione di assenza di incidenti significativi;
- Copia della documentazione contabile di acquisto dell’attività da parte del richiedente;
- Attestazione comprovante che l’attività ha già legalmente operato nel Paese di origine o di ultimo utilizzo, rilasciata da ente governativo del relativo Paese, o altro atto equivalente;
- Nuovo collaudo di professionista abilitato o certificazione di organismo di certificazione accreditato.
Tutta la documentazione deve essere redatta da professionista abilitato o da organismo di certificazione abilitato, e deve essere prodotta in lingua italiana o accompagnata da una traduzione ufficiale in italiano.
MODULISTICA DI RIFERIMENTO
Moduli da utilizzare:
TEMPI DI RISPOSTA
I tempi massimi previsti per il rilascio del riconoscimento sono di 90 giorni.
In caso di mancanza o incompletezza della documentazione, il termine sarà interrotto, e ricomincerà a decorrere dalla presentazione della documentazione necessaria.
L’attrazione priva di registrazione non potrà essere messa in esercizio.
SILENZIO ASSENSO
Non è previsto il silenzio assenso.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.M. 18 maggio 2007 – Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.
- DECRETO 16 giugno 2008 – Approvazione del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico–pratica, rivolti ai gestori delle attività di
spettacolo viaggiante, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’Interno 18 maggio 2007.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dirigente responsabile Settore Politiche Economiche e Patrimoniali: dott.ssa Giulia Severi
Dirigente responsabile Servizio Attività Economico-Commerciali: dott. Giovanni Bertugli
INFORMAZIONI UTILI
L’attrazione priva di registrazione non potrà essere messa in esercizio.
A cura del gestore, sull’attività deve essere collocata apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile, con i seguenti dati: Comune di _______; Codice ISTAT del Comune _______; Denominazione dell’attività (tipologia da elenco ministeriale): _______; Codice identificativo: _______; D.M. 18 maggio 2007, art. 4.
In caso di cessione, vendita o dismissione dell’attrazione, il gestore dovrà darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo.
In caso di cessione o vendita con utilizzo da parte di un nuovo gestore dovranno essere richiesti sia il cambio di titolarità della licenza che la voltura degli atti di registrazione e assegnazione del codice identificativo.
In caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa metallica, o certificarne l’avvenuta distruzione.