COLLAUDO
(art. 9 D.P.R. 447/98 e successive modifiche)
Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla
legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi,
le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza
e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme
sulla tutela del lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni
indicate in sede di autorizzazione.
In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività
produttiva, fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità,
del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto
amministrativo richiesto.
- Chi può collaudare
- Se il collaudo è previsto dalle norme vigenti, le strutture
e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti
abilitati, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei
lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in
modo diretto o indiretto, all'impresa.
I professionisti e i tecnici abilitati attestano la conformità
al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.
Al collaudo partecipano i tecnici dello Sportello Unico, il quale può
avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni.
Il collaudo non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie
funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità.
La Regione e gli altri enti competenti:
- effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi;
- ne comunicano gli esiti agli interessati che possono presentare
osservazioni o chiedere la convocazione in contraddittorio;
- adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza.
- Quando si effettua il collaudo
- L'impresa chiede allo Sportello Unico di fissare la data del collaudo
in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo
a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo
può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica i risultati
allo Sportello Unico.
- Falsità della certificazione
- Il certificato di collaudo è rilasciato sotto la piena responsabilità
del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme
all'opera o a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi
di errore od omissione materiale, lo Sportello Unico assume i provvedimenti
necessari, compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa,
e trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.