PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
(art. 4 D.P.R. 447/98 e successive modifiche)
E' detto anche procedimento mediante conferenza di servizi.
- Viene usato:
-
- per gli impianti e i depositi descritti nell'articolo 27 del D. Lgs.
112/98;
- nei casi previsti nell'articolo 1, comma 3 del D.P.R. 447/98 e successive
modifiche;
- quando il richiedente non vuole usare il procedimento per autocertificazione
- Avvio del procedimento
- Il procedimento inizia con la presentazione della domanda allo Sportello
Unico, che si occupa poi di coinvolgere le amministrazioni e di ottenere
gli atti istruttori e i pareri tecnici necessari.
- Conclusione del procedimento
- Le amministrazioni devono rispondere alla richiesta dello Sportello
Unico entro 90 giorni. Appena ottenuti i pareri, lo Sportello Unico
redige l'atto finale. Il provvedimento conclusivo del procedimento sostituisce
tutte le autorizzazioni e i pareri, ed è il titolo unico per
la realizzazione dell'intervento richiesto.
Se l'intervento richiede la valutazione di impatto ambientale il termine
è di centoventi giorni, ampliabile al massimo di altri sessanta
giorni.
- Sospensione del procedimento
- Se nel corso dell'istruttoria si riscontra la mancanza di documentazione,
può essere richiesta una sola integrazione, entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda. Il termine di 90 giorni per la risposta
resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
- Risposta negativa da altre amministrazioni
- Se una delle amministrazioni dà parere negativo alla richiesta,
deve comunicarlo entro 3 giorni allo Sportello Unico; il procedimento
allora si intende concluso, e lo Sportello Unico ne dà comunicazione
al richiedente. Il richiedente, entro 20 giorni dalla comunicazione,
può chiedere allo Sportello Unico di convocare una conferenza
di servizi per concordare le modifiche da apportare al progetto e ottenere
una risposta favorevole. Si tratta di una conferenza istruttoria perché
ordinata a trovare soluzioni che il richiedente dovrà far proprie
e in base alle quali presentare un nuovo progetto.
- Mancata risposta da altre amministrazioni
- Se nei 90 giorni una o più amministrazioni non danno risposta,
entro i successivi 5 giorni il responsabile del procedimento convoca
una conferenza di servizi.Alla conferenza possono partecipare con osservazioni
tutti i soggetti che hanno interessi legati alla realizzazione dell'intervento.Il
verbale della conferenza dei servizi sostituisce tutti i pareri e gli
atti altrimenti necessari.Il verbale con le decisioni prese in conferenza
dei servizi sostituisce il provvedimento amministrativo conclusivo del
procedimento. Il procedimento si conclude nel termine massimo di cinque
mesi.
Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento
si conclude nel termine di nove mesi.
Per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas sottoposti alle
procedure di inchiesta pubblica di cui all'allegato IV del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 15 gennaio 1989, il procedimento
si conclude nel termine di dodici mesi.