MODENA CON PIU' ENERGIA

Il Regolamento Edilizio Comunale
(Delibera del consiglio Comunale n. 116 del 29 Aprile 1999)

Le materie attinenti la conservazione dell'Energia e delle risorse naturali nel Regolamento Edilizio Comunale possono essere evidenziate sotto forma di:
· Agevolazioni;
· Norme non cogenti;
· Norme cogenti.

Fanno parte della prima categoria la qualifica quale superficie Accessoria, e come tale, concorrente solo per il 60% al calcolo della Superficie Utile, delle verande quando hanno la funzione di "serra bioclimatica" per lo sfruttamento dell'energia solare.

Fanno parte della seconda categoria il Requisito N° 3.5.: RECUPERO E RISPARMIO IDRICO, SPECIFICA N° 18 (requisito cogente per interventi pubblici e per interventi assistiti da finanziamenti pubblici).
Trattasi di indicazioni mirate al migliore utilizzo delle risorse idriche mediante sistemi di raccolta e recupero delle acque meteoriche e di riduzione del consumo di acqua potabile proveniente da falde sotterranee. Il requisito, concorre a ridurre il volume degli scarichi di punta delle acque meteoriche sulle reti di smaltimento attraverso sistemi di captazione, depurazione e stoccaggio delle acque meteoriche, in tal caso é preferibile la raccolta delle acque meteoriche dalla copertura degli edifici con capacità della vasca di accumulo non sarà inferiore a 10 l./mq. orizzontale di copertura.
Gli impianti idrici dovranno essere dotati di dispositivi di riduzione del consumo di acqua potabile: erogazione differenziata, limitato di flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangiate, addolcitori acqua potabile, ecc..
Acque reflue provenienti da insediamenti residenziali in zona agricola sono riutilizzabili per fertirrigazione previo trattamento di biofitodepurazione (biodegradazione della sostanza organica ad opera di batteri e successivo fitoassorbimento dei prodotti mineralizzati mediante l'energia solare).
Negli edifici condominiali è imposta applicazione di contatori volumetrici per la contabilizzazione individuale del consumo di acqua potabile, per indurre comportamenti corretti di risparmio e razionalizzazione dei consumi.

Fanno parte della terza categoria:
· il Requisito N° 7.1.: CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA INTERNA E DELL'ACQUA SANITARIA, SPECIFICA N° 44 (requisito cogente)
La prescrizione riguarda la opportuna limitazione della temperatura dell'aria interna negli spazi chiusi riscaldati, quando l'impianto di riscaldamento è in funzione, al fine di contenere i consumi energetici e quindi i costi di esercizio dell'impianto.
E' la caratteristica dell'impianto idrosanitario di fornire acqua calda a una temperatura opportuna, tale da contenere i consumi energetici, con riferimento a esigenze di economia di esercizio.

Quanto disposto dal Requisito 7.1 assume particolare importanza in quanto il deposito obbligatorio in Comune in duplice copia del progetto delle opere e di una relazione tecnica relative al soddisfacimento delle prescrizioni della L. 10/91 (art. 28) fa oggi riferimento alla modulistica approvata dall'apposito Decreto del Ministro dell'Industria emanato in data 13.12.1993, il quale, se prevede esplicitamente solo le casistiche di Nuovo impianto, ristrutturazione di impianto esistente e installazione di generatore di calore con potenza superiore a 35 kW, non definisce nell'ambito della seconda categoria le cosiddette "opere aventi rilievo per il contenimento dei consumi di energia degli edifici" di cui al p.to 2 della circolare 231/F del 13.12.1993 e, come tali, soggetti alla redazione e presentazione del progetto.
Particolare importanza nel rapporto professionista - Ente Locale assumono quindi da parte del Comune di Modena la definizione dei vincoli relativi alle soglie dimensionali e tipologiche degli interventi sulla struttura e/o sull'impiantistica tali da far rientrare l'intervento in tale classifica della circolare 231/F/93 mutuate dalle norme tecniche già indicate della legge 373 e dal suo regolamento attuativo, secondo la ratio che la citata circolare 231/F prevede che l'obbligo di progettazione per le opere di cui sopra sia da introdurre ovvero da estendere e rafforzare rispetto alle norme vigenti.

Si precisa così che ai sensi della Circ. Min. n° 231/1993, sono da considerarsi opere aventi rilievo per il risparmio energetico e, pertanto, soggette al D.M. 13/12/1993 relativo all'applicabilità dell'Articolo 4 comma 2 e dell'Articolo 28 della L. n° 10/1991 (compilazione della relazione tecnica sul risparmio energetico):

- nuove costruzioni con impianto termico (con esclusione delle parti che ne sono prive);
- nuovi impianti termici di potenza > 35 kW;
- nuovi impianti termici individuali distaccati da quello centralizzato;
- ristrutturazioni edilizie con incremento del fabbisogno termico > 10%;
- rifacimento dell'involucro edilizio per un quota > 50%;
- ampliamento della superficie vetrata per una quota > 5%.

· il Requisito N° 7.3.: CONTROLLO DEL RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TECNICI CIVILI, SPECIFICA N° 46, (requisito cogente nei casi e nei limiti sopra specificamente elencati da a ad f).
E' l'attitudine degli impianti tecnici civili, installati nell'edificio, di fornire un rendimento energetico adeguato alle esigenze di risparmio e salvaguardia delle risorse naturali ambientali. In particolare, è la caratteristica degli impianti termici di condizionamento ambientale di richiedere un minore assorbimento di energia a parità di comfort trasmesso agli utilizzatori.
In generale, la prestazione richiesta ai sensi dell'Articolo26 del D.P.R. n. 412/1993, è l'adozione di soluzioni impiantistiche atte a contenere al massimo - in relazione ai progressi della tecnica - i consumi di energia termica ed elettrica.
Per edifici ad uso pubblico e ad uso terziario di maggiori dimensioni, è richiesta l'installazione di un Sistema Integrato di Controllo dei Consumi Energetici.
Il requisito è cogente nei casi sotto elencati; a meno di soluzione alternativa specificamente motivata ed approvata, quando trattasi di nuove costruzioni o di ristrutturazioni edilizie, sono richieste le seguenti opzioni impiantistiche:

a - Per edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e/o agevolata, adozione di impianto di riscaldamento centralizzato con sistema di distribuzione a zone, che permetta termoregolazione e contabilizzazione separata per ciascuna unità immobiliare;
b - Per ambienti dotati di impianto di condizionamento estivo con potenza superiore a 15 kW, adozione di un sistema reversibile a pompa di calore;
c - Per centri commerciali e complessi terziari dotati di impianto frigorifero e/o di climatizzazione estiva con potenza superiore a 30 kW, adozione di un sistema di refrigerazione con recupero termico;
d - Per centri direzionali e di elaborazione dati con potenza installata superiore a 30 kW, adozione di un sistema di refrigerazione con recupero termico;
e - Per piscine coperte riscaldate di invaso superiore a 400 mc., adozione di un impianto di recupero di calore, o con deumidificazione ambientale mediante pompa di calore, o con recuperatore di calore sul circuito acqua di reintegro, o con l'impiego di collettori solari piani;
f - Per edifici di qualunque tipo, anche quando il rifacimento riguardi solo la centrale termica, che siano situati a meno di 200 mt. di distanza da un collettore dell'impianto di teleriscaldamento, adozione della predisposizione impiantistica per l'allaccio all'impianto medesimo, inoltrandone la richiesta all'Ente gestore del servizio.

· REQ. N° 3.2.: CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE E DEI FUMI IN USCITA SPECIFICA N° 7 (requisito cogente)
Il requisito, concepito per assicurate il corretto funzionamento del gruppo termico, al fine di garantire un processo di combustione normale e l'espulsione di fumi con temperatura e caratteristiche adeguate, e quindi economia di esercizio e salvaguardia dell'ambiente, coglie l'occasione per dare delle prime risposte alle problematiche inerenti gli scarichi derivanti dalle caldaie ad altissimo rendimento che sfruttino la condensazione dei fumi, problematiche , soprattutto per le caldaie di grandi potenzialità, ne avevano sinora limitato lo sviluppo. Mentre sono definite alcune caratteristiche limite del processo di combustione si evidenzia infatti che Per generatori di calore a condensazione, le canne fumarie dovranno assicurare la resistenza all'attacco acido e l'allontanamento delle acque di condensa; in caso di potenza termica > 106 kW, è richiesta la neutralizzazione della condensa prima dello scarico terminale.

Testo completo del Regolamento Edilizio del Comune di Modena