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La applicazione dell'Art. 5 del D.P.R. 412/93 così come modificato dal D.P.R. 551/99

Diversi artigiani vengono a richiedere (purtroppo in alcuni casi anche a lavori avvenuti) deroga ai sensi dell'art 38 del Regolamento Comunale di Igiene per lo scarico a parete di impianti di riscaldamento così come definiti dall'Art. 1 del D.P.R. 412/93 per i quali esiste un obbligo chiaramente non derogabile da parte del Comune di convogliamento dei fumi in copertura ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. 412/93.

È pertanto importante evidenziare come la possibilità di realizzare uno scarico a parete a servizio di impianti di riscaldamento così come definiti dall'Art. 1 del D.P.R. 412/93 deve sottostare a due ben diversi vincoli:
1. il primo, non derogabile, ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. 412/93, tra l'altro modificato in maniera notevole, e generalmente in maniera restrittiva, dall'entrata in vigore del D.P.R. 551/99;
2. il secondo, derogabile secondo precise casistiche, conseguente alla applicazione dell'art 38 del Regolamento Comunale di Igiene.
È chiaro come sia interesse del tecnico che si trovi nella condizione di proporre al suo cliente la opzione dello scarico a parete verificare compiutamente che l'intervento non ricada nella fattispecie del punto 1, è chiaro altresì come un punto fondamentale per la riduzione di tale problema sia la conoscenza della norma e della corretta interpretazione della medesima.

Si riporta pertanto uno stralcio del Art. 5. (Requisiti e dimensionamento degli impianti termici) del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'Art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" nella versione testo coordinato con il D.P.R. 551 del 21 Dicembre 1999 quale chiarificazione dell'argomento.

Art. 5.
(Requisiti e dimensionamento degli impianti termici) … omissis …
9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali,
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissione nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297.
[NOx = 100 mg/kWh fumi anidri senza aria]
- singole ristrutturazioni degli impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
- nuova installazione di impianti termici individuali in edificio assoggettato alla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'Art. 1 lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.