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Interventi edilizi: denuncia di inizio attivita' (dia)

Sono obbligatoriamente assoggetti a Denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi dell'art. 31.4 del testo coordinato delle norme di PSC - POC - RUE:
a) interventi di manutenzione straordinaria;
b) interventi di restauro e risanamento conservativo e restauro scientifico di interi edifici;
c) interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in
edifici esistenti, qualora interessino immobili compresi negli elenchi di cui al D.LGS.24/03/2006 n.156, nonché gli immobili aventi valore storico - architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ovvero riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma dell'edificio;
d) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
e) interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli previsti dall'art. 31.9, comma 2, lett. d;
f) opere interne di singole unità immobiliari che non comportano modifiche della sagoma della copertura e dei prospetti dell'edificio; non comportano aumento di superficie utile o di volume utile, salvo che per l'eliminazione di partizioni interne; non aumentano le unità immobiliari ed il loro carico urbanistico; non recano pregiudizio alla statica dell'immobile; non alterano le originarie caratteristiche tipologiche e costruttive, quando riguardino immobili sottoposti a vincolo di tutela, e non ne modificano la destinazione d'uso;
g) adeguamento funzionale;
h) interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui all'art. 22.9
del RUE;
i) interventi di mutamento della destinazione d'uso senza opere;
j) modifiche funzionali di impianti esistenti, già destinati ad attività sportive, senza creazione di volumetria;
k) installazione o revisione di impianti tecnologici, che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
l) varianti in corso d'opera a DIA e varianti minori in corso d'opera a permessi di costruire;
m) realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui
all'art. 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n.122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici,
n) interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume inferiore o pari al 20% del volume dell'edificio principale;
o) modifiche allo stato dei luoghi, non connesse all'attività agricola, senza realizzazione di opere edilizie;
p) cartelloni pubblicitari, quando si tratti di tipologie non comprese nel Regolamento comunale, la cui struttura abbia rilevanza edilizia.

Devono inoltre essere attuati con DIA:
a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
b) i depositi a cielo aperto che non comportino realizzazione di opere edilizie;
c) gli interventi previsti all'interno di piani attuativi, comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata, al momento dell'approvazione dei piani attuativi stessi.

Tempi di rilascio
Denuncia di inizio Attività:
Deve essere inoltrata dal proprietario dell'immobile, o da chi abbia un titolo legittimante sull'immobile stesso, allo sportello unico per l'edilizia almeno 30 giorni prima dell'inizio effettivo dei lavori.
Se la documentazione è incompleta, entro 30 giorni dalla data di presentazione della DIA, il responsabile dello Sportello unico per l'edilizia richiede per iscritto eventuale documentazione integrativa e, in questo caso, il termine per dare inizio ai lavori, resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto. Detta richiesta viene inviata una sola volta e indica un termine per la regolarizzazione.

Normativa di riferimento

- Legge Regionale n° 31 del 25/11/2002;
- Testo coordinato delle norme di PSC - POC - RUE.

Data dell'ultimo aggiornamento:
19/12/2011
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