Amministratore di sostegno
La Legge n° 6 del 9 Gennaio 2004 introduce la figura dell'Amministratore di Sostegno il quale ha la funzione di assistere e supportare, gratuitamente e con la minore limitazione possibile della capacità di agire del beneficiario, la persona priva in tutto o in parte di autonomia nella sua capacità di gestione delle attività ordinarie/quotidiane di vita mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente (art. 1 della legge).
Modalità di richiesta
La domanda di nomina dell'Amministratore di Sostegno, per la quale non è necessario avvalersi di un avvocato, va presentata al giudice tutelare e può essere inoltrata oltre che dal Pubblico Ministero e dai più stretti congiunti (coniuge, genitori, fratelli, nipoti, suoceri, altri parenti entro il IV grado o affini entro il II), anche dallo stesso interessato, dalla persona con lui stabilmente convivente, dal responsabile del servizio sanitario e dai servizi sociali che rilevano la situazione di difficoltà.
L'interdizione e l'inabilitazione non sono più obbligatori, ma da azionare nei soli casi in cui ciò è necessario per assicurare l'adeguata protezione dell'adulto o del minore (nuovo art. 414 del codice civile).
L'Amministratore può essere indicato direttamente dall'interessato o dai parenti/care giver sopracitati, non può essere nominato a tale funzione nessun operatore pubblico o privato che abbia in carico il beneficiario.
La persona che si avvale dell'Amministratore di Sostegno conserva la capacità giuridica di agire sia per gli atti della vita quotidiana, sia per tutto ciò che nel decreto non sia vincolato ad intervento dell'amministratore di sostegno. Tutto quanto avviene nell'ambito dell'amministrazione è sottoposto al controllo del giudice tutelare, il quale nel decreto di nomina deve indicare:
- la durata dell'incarico
- l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario;
- gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore;
- i limiti anche periodici delle spese che l'amministratore può sostenere con il denaro del beneficiario e la periodicità con la quale riferire al giudice l'attività svolta a favore del beneficiario;
Normativa di riferimento
Legge 9 Gennaio 2004 n° 6
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Emiliaromagna Sociale
