|
Domande frequenti sulla manovra antinquinamento
Il provvedimento
Fino al 30 marzo 2012 è vietata la circolazione ai veicoli a due o tre ruote con motore a due tempi PRE EURO dal lunedì al venerdì (non festivi) dalle 8.30 alle 18.30.
L'eventuale sospensione del provvedimento può avvenire nel caso in cui le condizioni meteorologiche siano tali da indicare un abbassamento significativo delle concentrazioni di inquinanti nell'aria.
I veicoli dotati di dispositivi comunemente chiamati "Retrofit" non possono circolare in quanto equiparati ai veicoli benzina non catalizzati e classificati PRE EURO.
Le autovetture immatricolate nei primi anni ‘90 con catalizzatore, sul cui libretto compaia una direttiva precedente alla 91/441/CEE (per esempio la 89/491CEE e 88/436), sono soggette alle restrizioni dei veicoli non catalizzati. Infatti, i catalizzatori presenti su questi veicoli non abbattono i gas di scarico quanto le marmitte catalitiche conformi alla direttiva 91/441/CEE.
Per legge, è vietata la circolazione utilizzando l’alimentazione a gpl o metano quando l’impianto non è ancora stato collaudato presso l’Ufficio provinciale del Dipartimento trasporti terrestri (ex MCTC). Pertanto, i veicoli sui quali è stato installato un nuovo impianto a gpl o metano dovranno rispettare le restrizioni della circolazione previste fino al momento del collaudo positivo dell’impianto stesso.
Non è previsto nessun contrassegno distintivo, valgono i dati riportati nel libretto di circolazione.
E' possibile presentare il ricorso amministrativo al Prefetto o quello giurisdizionale al Giudice di Pace entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.
No, il mancato rispetto dell’ordinanza non comporta la perdita di punti della patente di guida.
Anche questo tipo di veicolo è soggetto ai provvedimenti di limitazione della circolazione. Occorre quindi verificare la direttiva riportata sul libretto del proprio veicolo.
Non vengono rilasciati permessi personali per circolare in deroga alle restrizioni stabilite. Nell’ordinanza sono già stabilite una serie di casistiche e solo rientrando in queste è possibile circolare in deroga alle restrizioni della circolazione.
Le strade che fanno da perimetro all’area in cui vale il provvedimento di limitazione della circolazione sono liberamente percorribili.
La deroga vale esclusivamente per gli autoveicoli omologati per quattro o più posti a sedere con almeno tre persone a bordo e per gli autoveicoli omologati per due posti a sedere con almeno due persone a bordo.
Non è necessario esporre i documenti. I controlli da parte della Polizia Municipale non vengono effettuati sui veicoli in sosta, ma solo su quelli in circolazione. Il conducente del veicolo che viene fermato per il controllo esibisce sul momento la documentazione necessaria.
La deroga I prevede che sia permessa la circolazione alle persone invalide in possesso della patente B speciale (ex F), ossia i soggetti con difficoltà motorie. La sigla V riguarda le persone che hanno problemi di vista, le quali non rientrano nelle deroghe previste dall’ordinanza.
E’ consentito ai veicoli diretti agli asili nido / scuole materne / elementari e medie inferiori (di Modena e provincia) di circolare in deroga ai provvedimenti limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l’orario di entrata ed uscita riportato sull’attestato di frequenza da richiedere, per gli alunni di asili nido e scuole materne, all’educatore e, per gli alunni di scuole elementari e medie inferiori, alla segreteria della scuola.
Le mamme che devono allattare possono circolare, facendosi però rilasciare un certificato dal pediatra che attesti la loro condizione.
Non è prevista una deroga per chi frequenta scuole o corsi serali. Si suggerisce di organizzarsi per il pool-car, ossia di circolare su di un veicolo con almeno tre persone a bordo, o di servirsi dei mezzi pubblici.
Per questo tipo di attività non è stata prevista alcuna deroga specifica. Solo in caso di impegni di lavoro non prorogabili a data non soggetta a restrizione della circolazione è possibile usufruire della deroga prevista per i soggetti in pronta disponibilità (deroga VI).
è prevista la deroga XV
Per i lavoratori su turno è possibile usufruire di tale deroga solo nel caso in cui l'inizio o fine del turno di lavoro non rientri nella fascia oraria 7.00-19.00, tale fascia oraria infatti consente l'utilizzo dei mezzi pubblici. Per potere circolare occorre essere muniti di attestazione nominativa rilasciata dal datore di lavoro, in caso di lavoratore dipendente, oppure di autocertificazione in caso di lavoratore autonomo. La deroga è valida limitatamente ai percorsi casa - lavoro.
Sì, occorre però farsi rilasciare dal datore di lavoro un’apposita certificazione nella quale sia dichiarato che il lavoratore stesso svolge attività di agente di commercio.
Trattandosi di cure mediche programmate e improrogabili il fisioterapista può circolare liberamente compilando un’autocertificazione come lavoratore autonomo o facendosi rilasciare dal datore di lavoro un’attestazione di pronta disponibilità (deroga VI dell’ordinanza) nella quale deve essere indicato precisamente il percorso per raggiungere il domicilio del paziente.
Sì, in quanto è possibile usufruire della deroga VII. L'associazione di volontariato deve rilasciare un'attestazione nominativa che indichi data, ora e luogo in cui tale attività è svolta.
Sì, è possibile circolare come previsto dalla deroga VII, purchè si sia muniti di un certificato medico o di una prenotazione scritta.
I veicoli d'interesse storico e collezionistico iscritti ad uno dei seguenti registri: ASI, A.A.V.S., Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI possono usufruire della deroga XIX, la quale prevede la libera circolazione limitatamente alle manifestazioni organizzate.
L’indicazione “autoveicolo per trasporti specifici” oppure “autoveicolo per uso speciale” è riportata sul libretto di circolazione.
La definizione “autoveicolo ad uso ufficio” si riferisce a una disposizione del Ministero dei Trasporti, secondo la quale un autoveicolo per rientrare in questa categoria deve avere le seguenti caratteristiche:
Per rientrare in una di queste due categorie gli autoveicoli devono essere dotati di specifiche attrezzature in modo tale che possano essere effettivamente utilizzati come “officina mobile” o “negozio mobile”. Sul libretto di circolazione non compare questa definizione ma quella più generica, cioè “autoveicolo per uso speciale”. |
