Denuncia di locazione (affitto) e vendita di immobile - cessione di fabbricato
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.
L'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito (con decorrenza 7 aprile 2011) che non sussiste più l'obbligo della separata comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il relativo contratto di locazione
Dove
Questura
Via Giovanni Palatucci, 15 tel. 059/410411
Orario
da lunedì a sabato dalle 8.15 alle 11.00
Modalità di richiesta
La comunicazione va fatta entro le 48 ore dalla cessione dell'immobile.
Normativa di riferimento
Art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59, convertito in legge 18.5.1978, n. 191
Modulistica
http://www.poliziadistato.it/articolo/23001/
