Animali: custodia dei cani
Regolamento di Polizia Urbana art. 33.
I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, idonea museruola.
Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchips, e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 07 giorni.
La violazione delle suddette norme comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel regolamento.
