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Animali: custodia e tutela degli animali da affezione e detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

Regolamento di Polizia Urbana

Animali di affezione, art. 31.
I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinchè questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

Custodia e tutela degli animali, art. 32.
Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
a) consentire  che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In  caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
d) lasciar vagare  animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.

Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all’interno del centro abitato, art. 34, comma 1
Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato.
Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.

La violazione delle suddette norme comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel regolamento.

Regolamento comunale di Polizia Urbana

Data dell'ultimo aggiornamento:
24/01/2012
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