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Rami, siepi e pulizia dei fossati

Regolamento di Polizia Urbana

Rami e siepi (Art. 15)
I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei proprietari o locatari.
Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Pulizia fossati (Art. 16)
I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 167 del 21/12/2000.


Data dell'ultimo aggiornamento:
24/01/2012
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