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Atti vietati su suolo pubblico

Regolamento di Polizia Urbana Art. 8

Sul suolo pubblico è vietato:
a) lavare i veicoli;
b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
l) è altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
La violazione di cui al comma punto c), comporta una sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;
La violazione di cui al punto f), comporta una sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
Le altre violazioni comportano una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 167 del 21/12/2000.

Data dell'ultimo aggiornamento:
24/01/2012
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