Ripari ai pozzi, cisterne e simili
Regolamento di Polizia Urbana Art. 20
I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
La violazione di cui sopra comporta una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza come sopra stabilito.
Data dell'ultimo aggiornamento:
24/01/2012
