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Lavori pubblica utilità come misura alternativa alla pena

Il Tribunale di Modena ha attivato le convenzioni (art 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001), con enti e amministrazioni locali,  per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità quale condanna sostitutiva della pena comminata per i reati previsti dal Codice della Strada:

  • Guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186)
  • Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti  (art. 187)

Lavoro di publica utilità (art. 54 D. Lgs. del 28 agosto 2000 n. 274)
1. Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato.
2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni nè superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
3. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
4. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.
6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Convenzioni

 

  • L'elenco delle convenzioni attivate sono disponibili sul sito del Tribunale
  • Convenzione con il comune di Modena

 

 Nella convenzione con il Comune di Modena sono previste attività nei seguenti ambiti:

  • Attività di supporto, anche informatico e di accompagnamento, presso il Settore Politiche Sociali, Sanitarie e abitative e presso il Settore Istruzione e Rapporti con l’Università.
  • Sicurezza ed educazione stradale, presso il Settore Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze, attività di supporto, anche informatico, logistiche, manutentive e operative relative alla realizzazione di campagne di educazione stradale verso utenti deboli, alla partecipazione alle attività informative e promozionali in collaborazione con i volontari della Polizia Municipale e alle attività di tipo statistico, revisione programmi, elaborazioni attività di educazione stradale;
  • Attività di supporto, anche informatico, logistiche, manutentive e operative per la messa in sicurezza e manutenzione di strade e di edifici pubblici presso il Settore Manutenzione e Logistica;
  • Attività di supporto, anche informatico, logistiche e operative per la messa in sicurezza e la manutenzione di aiuole e più in generale del verde pubblico e di contributo alla gestione dell’anagrafe canina e più in generale di banche dati presso il Settore Ambiente e Protezione Civile.


Modalità di svolgimento dell'attività
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Soggetti del Comune di Modena incaricati di coordinare le prestazioni
Dirigente del settore Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze (Coordinatore);
Dirigenti dei settori presso i quali verrà svolta l'attività

Data dell'ultimo aggiornamento:
18/11/2011
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