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Manovra antinquinamento (antismog) limitazioni alla circolazione




DAL 3 OTTOBRE 2011 AL 30 MARZO 2012
LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIU' INQUINANTI


 

Non possono circolare dal lunedì al venerdì (eccetto i festivi) dalle 8.30 alle 18.30:

  • veicoli a benzina PRE EURO (non conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive)
  • autoveicoli diesel PRE EURO ed EURO 1 (non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive)
  • autoveicoli diesel EURO 2 (non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive) non dotati di sistema (*) di riduzione della massa di particolato
  • veicoli diesel appartenenti alle categorie M2 e M3 e alle categorie N1, N2 e N3 (non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/69 A CE e successive), non dotati di sistema (*) di riduzione della massa di particolato che li inquadri EURO 3 o categoria superiore

  • ciclomotori e motocicli (a due o tre ruote) con motore a due tempi PRE EURO (non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive)

 

I sopracitati veicoli possono circolare solo se oggetto di DEROGA, come da punto 1, lettera C dell'ordinanza oppure se autoveicoli omologati per quattro o più posti a sedere con almeno tre persone a bordo (pool - car), autoveicoli omologati per due posti a sedere con almeno due persone a bordo (pool - car)

 


(*) i sistemi di riduzione della massa di particolato devono essere conformi ai D.M. 39/2008 e 42/2008, possedere il marchio di omologazione e la loro presenza deve essere annotata sulla carta di circolazione del medesimo veicolo

 

I GIOVEDI' A PARTIRE DAL 12 GENNAIO AL 29 MARZO 2012

 

DALLE 8.30 ALLE 18.30
LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PER TUTTI I VEICOLI

 

Possono comunque circolare

  • veicoli EURO 4 (a benzina e diesel, conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive)
  • veicoli EURO 5 (a benzina e diesel, conformi al Regolamento CE n.715/2007)
  • autoveicoli diesel EURO 3 (conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive) dotati di filtro antiparticolato al momento dell'immatricolazione (Fap di serie)
  • autoveicoli diesel sui quali sia stato installato, successivamente all'immatricolazione, un dispositivo(*) di riduzione della massa di particolato che li inquadri almeno EURO 4
  • veicoli diesel appartenenti alle categorie M2 e M3 (veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere) immatricolati EURO 3, oppure sui quali sia stato installato, successivamente all'immatricolazione, un dispositivo(*) di riduzione della massa di particolato che li inquadri almeno EURO 3
  • veicoli diesel appartenenti alle categorie N1, N2, N3 (veicoli destinati al trasporto di merci) immatricolati EURO 3, oppure sui quali sia stato installato, successivamente all'immatricolazione, un dispositivo(*) di riduzione della massa di particolato che li inquadri almeno EURO 3
  • ciclomotori EURO 2 ed EURO 3 (conformi alla direttiva 97/24 CE Cap. 5 fase II e successive)
  • motoveicoli EURO 2 ed EURO 3 (conformi alla direttiva 2002/51 CE fase A e successive)
  • veicoli elettrici (veicoli a emissione nulla) o ibridi dotati di motore elettrico
  • veicoli funzionanti a gpl o metano
  • autoveicoli omologati per quattro o più posti a sedere con almeno tre persone a bordo (pool - car), autoveicoli omologati per due posti a sedere con almeno due persone a bordo (pool - car)
  • veicoli oggetto di DEROGA, come da punto 1, lettera C dell'ordinanza

 


(*) i sopracitati sistemi di riduzione della massa di particolato devono essere conformi ai D.M. 39/2008 e 42/2008, possedere il marchio di omologazione e la loro presenza deve essere annotata sulla carta di circolazione del medesimo veicolo

 

 

Data dell'ultimo aggiornamento:
18/04/2012
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