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Domande frequenti sulla manovra antinquinamento

Il provvedimento

 

  •  Quali sono le limitazioni previste per i veicoli a due e tre ruote?

Fino al 30 marzo 2012 è vietata la circolazione ai  veicoli a due o tre ruote con motore a due tempi PRE EURO dal lunedì al venerdì (non festivi) dalle 8.30 alle 18.30.
Ai veicoli a due o tre ruote con motore a quattro tempi - con o senza catalizzatore – è consentita la circolazione, tranne che nei giovedì di blocco.

  • E' prevista la sospensione del provvedimento relativo al blocco della circolazione il giovedì ?

L'eventuale sospensione del provvedimento può avvenire nel caso in cui le condizioni meteorologiche siano tali da indicare un abbassamento significativo delle concentrazioni di inquinanti nell'aria.
La comunicazione della sospensione verrà fornita entro la giornata del martedì precedente al blocco.
Restano comunque valide le limitazioni previste per i veicoli più inquinanti (veicoli a benzina PRE EURO, veicoli diesel PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, veicoli a due o tre ruote con motore a due tempi PRE EURO)

  • I veicoli a benzina dotati di Retrofit possono circolare?

I veicoli dotati di dispositivi comunemente chiamati "Retrofit" non possono circolare in quanto equiparati ai veicoli benzina non catalizzati e classificati PRE EURO.

  • Possiedo un veicolo immatricolato prima del 1993 dotato di catalizzatore. Posso circolare?

Le autovetture immatricolate nei primi anni ‘90 con catalizzatore, sul cui libretto compaia una direttiva precedente alla 91/441/CEE (per esempio la 89/491CEE e 88/436), sono soggette alle restrizioni dei veicoli non catalizzati. Infatti, i catalizzatori presenti su questi veicoli non abbattono i gas di scarico quanto le marmitte catalitiche conformi alla direttiva 91/441/CEE.

  • Possono circolare i veicoli sui quali é stato installato un impianto a GPL o a gas metano ma sui quali non è ancora stato effettuato il collaudo?

Per legge, è vietata la circolazione utilizzando l’alimentazione a gpl o metano quando l’impianto non è ancora stato collaudato presso l’Ufficio provinciale del Dipartimento trasporti terrestri (ex MCTC). Pertanto, i veicoli sui quali è stato installato un nuovo impianto a gpl o metano dovranno rispettare le restrizioni della circolazione previste fino al momento del collaudo positivo dell’impianto stesso.

  • E’ previsto un contrassegno per distinguere i veicoli funzionanti a gas?

Non è previsto nessun contrassegno distintivo, valgono i dati riportati nel libretto di circolazione.

  • Se incorro in una contravvenzione pur essendo in deroga cosa devo fare?

E' possibile presentare il ricorso amministrativo al Prefetto o quello giurisdizionale al Giudice di Pace entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

  • Il mancato rispetto dell’ordinanza in questione comporta anche la perdita di punti della  patente di guida?

No, il mancato rispetto dell’ordinanza non comporta la perdita di punti della patente di guida.

  • Possiedo un autoveicolo che non necessita di patente di guida. Come mi devo comportare?

Anche questo tipo di veicolo è soggetto ai provvedimenti di limitazione della circolazione. Occorre quindi verificare la direttiva riportata sul libretto del proprio veicolo.

  • È possibile ottenere un permesso personale per circolare in deroga alle restrizioni della circolazione?

Non vengono rilasciati permessi personali per circolare in deroga alle restrizioni stabilite. Nell’ordinanza sono già stabilite una serie di casistiche e solo rientrando in queste è possibile circolare in deroga alle restrizioni della circolazione.

  • Le strade che delimitano l’area di limitazione della circolazione sono percorribili liberamente?

Le strade che fanno da perimetro all’area in cui vale il provvedimento di limitazione della circolazione sono liberamente percorribili.

Le deroghe

  • La deroga della pool-car quali veicoli riguarda?

La deroga vale esclusivamente per gli autoveicoli omologati per quattro o più posti a sedere con almeno tre persone a bordo e per gli autoveicoli omologati per due posti a sedere con almeno due persone a bordo.
Sono pertanto esclusi i motoveicoli e i veicoli commerciali. 

  • E' obbligatorio esporre la documentazione attestante deroghe specifiche ?

Non è necessario esporre i documenti. I controlli da parte della Polizia Municipale non vengono effettuati sui veicoli in sosta, ma solo su quelli in circolazione. Il conducente del veicolo che viene fermato per il controllo esibisce sul momento la documentazione necessaria.

  • Sono invalido e possiedo una patente speciale con la sigla V. Posso circolare indipendentemente dai provvedimenti di limitazione al traffico?

La deroga I prevede che sia permessa la circolazione alle persone invalide in possesso della patente B speciale (ex F), ossia i soggetti con difficoltà motorie. La sigla V riguarda le persone che hanno problemi di vista, le quali non rientrano nelle deroghe previste dall’ordinanza.

  • Posso circolare per accompagnare e andare a riprendere mio figlio all’asilo nido/ alla scuola materna / alla scuola  elementare / alle scuole medie inferiori?

E’ consentito ai veicoli diretti agli asili nido / scuole materne / elementari e medie inferiori (di Modena e provincia) di circolare in deroga ai provvedimenti limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l’orario di entrata ed uscita riportato sull’attestato di frequenza da richiedere, per gli alunni di asili nido e scuole materne, all’educatore e, per gli alunni di scuole elementari e medie inferiori, alla segreteria della scuola.
Questa deroga non riguarda gli alunni delle scuole medie superiori.

  • E’ prevista nell’ordinanza una deroga per le mamme che devono allattare?

Le mamme che devono allattare possono circolare, facendosi però rilasciare un certificato dal pediatra che attesti la loro condizione.

  • Nell’ordinanza è presente una deroga per chi frequenta scuole o corsi serali?

Non è prevista una deroga per chi frequenta scuole o corsi serali.  Si suggerisce di organizzarsi per il pool-car, ossia di circolare su di un veicolo con almeno tre persone a bordo, o di servirsi dei mezzi pubblici.

  • Lavoro come promotore finanziario e ho necessità di frequenti spostamenti: è prevista una deroga per la mia professione?

Per questo tipo di attività non è stata prevista alcuna deroga specifica. Solo in caso di impegni di lavoro non prorogabili a data non soggetta a restrizione della circolazione è possibile usufruire della deroga prevista per i soggetti in pronta disponibilità (deroga VI).

  •  Lavoro come agente immobiliare: è prevista una deroga per la mia professione ?
Per questo tipo di attività

è prevista la deroga XV

 

  • Sono un lavoratore su turno, come posso usufruire della deroga XVI ?

Per i lavoratori su turno è possibile usufruire di tale deroga solo nel caso in cui l'inizio o fine del turno di lavoro non rientri nella fascia oraria 7.00-19.00, tale fascia oraria infatti consente l'utilizzo dei mezzi pubblici. Per potere circolare occorre essere muniti di attestazione nominativa rilasciata dal datore di lavoro, in caso di lavoratore dipendente, oppure di autocertificazione in caso di lavoratore autonomo. La deroga è valida limitatamente ai percorsi casa - lavoro.

 

  • Sono un rappresentante di commercio e lavoro come dipendente, non come libero professionista. La deroga XV, che permette la circolazione agli agenti di commercio iscritti alla Camera di Commercio, vale anche  per me?

Sì, occorre però farsi rilasciare dal datore di lavoro un’apposita certificazione nella quale sia dichiarato che il lavoratore stesso svolge attività di agente di commercio.

  • Sono un fisioterapista e mi reco giornalmente a domicilio presso i miei pazienti per trattamenti di riabilitazione programmati. Posso circolare in deroga ai provvedimenti previsti dalla manovra antismog?

Trattandosi di cure mediche programmate e improrogabili il fisioterapista può circolare liberamente compilando un’autocertificazione come lavoratore autonomo o facendosi rilasciare dal datore di lavoro un’attestazione di pronta disponibilità (deroga VI dell’ordinanza) nella quale deve essere indicato precisamente il percorso per raggiungere il domicilio del paziente.

  • Presto assistenza in ambito sanitario in qualità di volontario, sono in deroga al provvedimento?

Sì, in quanto è possibile usufruire della deroga VII. L'associazione di volontariato deve rilasciare un'attestazione nominativa che indichi data, ora e luogo in cui tale attività è svolta.

  • Ho fissato l’appuntamento per una visita medica / visita veterinaria posso circolare?

Sì, è possibile circolare come previsto dalla deroga VII, purchè si sia muniti di un certificato medico o di una prenotazione scritta.

 

  • Le auto d’epoca sono soggette ai provvedimenti di limitazione della circolazione?

I veicoli d'interesse storico e collezionistico iscritti ad uno dei seguenti registri: ASI, A.A.V.S., Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI possono usufruire della deroga XIX, la quale prevede la libera circolazione limitatamente alle manifestazioni organizzate.

 

  • La deroga XXI consente la circolazione degli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale. Come posso verificare se il mio autoveicolo rientra in queste categorie?

L’indicazione “autoveicolo per trasporti specifici” oppure “autoveicolo per uso speciale” è riportata sul libretto di circolazione.

  • Tra gli autoveicoli per uso speciale (allegato 2 punto 2) è riportata anche la categoria “autoveicoli per uso ufficio”. Che cosa si intende?

La definizione “autoveicolo ad uso ufficio” si riferisce a una disposizione del Ministero dei Trasporti, secondo la quale un autoveicolo per rientrare in questa categoria deve avere le seguenti caratteristiche:
- possibilità di occupare al massimo tre posti su un’unica fila durante la marcia
- parte posteriore che costituisce un vero e proprio ufficio, con un’altezza interna minima di un metro e ottanta
- porta di accesso dall’esterno larga almeno cinquanta centimetri e una finestra non inferiore a quaranta centimetri quadrati.
Sul libretto di circolazione non compare questa definizione ma quella più generica, cioè “autoveicolo per uso speciale”.

  • Tra gli autoveicoli per uso speciale (allegato 2 punto 2) sono riportate anche le categorie “autoveicoli per uso officina” e “autoveicoli per uso negozio”. Che cosa si intende?

Per rientrare in una di queste due categorie gli autoveicoli devono essere dotati di specifiche attrezzature in modo tale che possano essere effettivamente utilizzati come “officina mobile” o “negozio mobile”. Sul libretto di circolazione non compare questa definizione ma quella più generica, cioè “autoveicolo per uso speciale”.


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