Veicoli che possono circolare
Possono sempre circolare le seguenti tipologie di veicoli
- veicoli elettrici (veicoli a emissione nulla) o ibridi dotati di motore elettrico
- veicoli funzionanti a gpl o metano
- autoveicoli omologati per quattro o più posti a sedere con almeno tre persone a bordo (pool - car), autoveicoli omologati per due posti a sedere con almeno due persone a bordo (pool - car)
- veicoli EURO 4 (a benzina e diesel, conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive)
- veicoli EURO 5 (a benzina e diesel, conformi al Regolamento CE n.715/2007)
- autoveicoli diesel EURO 3 (conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive) dotati di filtro antiparticolato al momento dell'immatricolazione (Fap di serie)
- autoveicoli diesel sui quali sia stato installato, successivamente all'immatricolazione, un sistema(*) di riduzione della massa di particolato che li inquadri almeno EURO 4
- veicoli diesel appartenenti alle categorie M2 e M3 (veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere) immatricolati EURO 3, oppure sui quali sia stato installato, successivamente all'immatricolazione, un dispositivo(*) di riduzione della massa di particolato che li inquadri almeno EURO 3
- veicoli diesel appartenenti alle categorie N1, N2, N3 (veicoli destinati al trasporto di merci) immatricolati EURO 3, oppure sui quali sia stato installato, successivamente all'immatricolazione, un sistema(*) di riduzione della massa di particolato che li inquadri almeno EURO 3
- ciclomotori EURO 2 ed EURO 3 (conformi alla direttiva 97/24 CE Cap. 5 fase II e successive)
- motoveicoli EURO 2 ed EURO 3 (conformi alla direttiva 2002/51 CE fase A e successive)
Possono sempre circolare i veicoli oggetto di DEROGA (come da punto 1, lettera C dell'ordinanza):
- I. veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F), veicoli guidati da soggetti aventi difficoltà a deambulare comprovata da certificato medico e veicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui al D.P.R. 24.07.1996 n° 503;
- II. autoveicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente e di trasporto collettivo convenzionato di studenti;
- III. veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, di soccorso e di enti in servizio di controllo ambientale e igienico sanitario;
- IV. veicoli attrezzati per il pronto intervento, la manutenzione di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e dell’utenza civile (sono ricompresi in tale voce gli interventi su impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all’abitazione), i lavori stradali e la manutenzione del verde pubblico;
- V. veicoli di medici e veterinari in visita urgente comprovata e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall’ordine professionale;
- VI. veicoli di soggetti in pronta disponibilità con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o con autocertificazione nel caso di lavoratori autonomi;
- VII. autoveicoli per il trasporto di persone o animali per visite mediche, trattamenti sanitari e riabilitativi programmati e/o continuativi attestati da certificato medico o prenotazione; autoveicoli per il trasporto di persone ospitate presso centri delle strutture protette e residenze sanitarie assistenziali muniti di certificazione rilasciata dalla struttura; veicoli di assistenti domiciliari che prestano servizio presso strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione nominativa rilasciata dalla struttura e veicoli di familiari che assistono parenti ammalati, muniti di certificazione attestante tale necessità rilasciata dal medico curante;
- VIII. autoveicoli dei cortei funebri e i veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività; autoveicoli dei cortei matrimoniali; autoveicoli di ministri di culto o di laici autorizzati ad esercitare funzioni religiose diretti o provenienti dalla celebrazione delle funzioni religiose o da luoghi in cui vengono esercitati servizi religiosi;
- IX. veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (es.: gas terapeutici, ecc.) oltre che veicoli di informatori scientifici, durante l’espletamento delle loro mansioni, muniti di apposito contrassegno; veicoli adibiti al trasporto di latte e/o liquidi alimentari, prodotti deperibili (es.: frutta, ortaggi, carni, pesci, fiori, latticini, sementi, ecc.) e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri; veicoli per il trasporto merci (categorie N2 e N3) in transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e ritorno e veicoli di ditte che svolgono attività di traslochi;
- X. veicoli degli ambulanti che si recano o ritornano dai mercati, degli edicolanti e veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
- XI. veicoli diretti o provenienti dagli alberghi cittadini muniti di prenotazione o ricevuta dell’albergo;
- XII. veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all’Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti; veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo, e allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- XIII. veicoli degli addetti alla vigilanza privata muniti di tesserino di riconoscimento o di licenza rilasciata dal Prefetto (compresi i veicoli degli addetti che si recano sul posto di lavoro) e veicoli adibiti al trasporto di articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali;
- XIV. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); veicoli diretti alla revisione muniti di prenotazione e veicoli con “targa prova”;
- XV. veicoli del servizio postale, corrieri e veicoli di agenti immobiliari e rappresentanti di commercio, durante l’espletamento delle loro mansioni, muniti di iscrizione alla Camera di Commercio o con attestazione rilasciata dalla società per la quale prestano servizio;
- XVI. veicoli di lavoratori su turno (ciclo continuo o doppio turno) purché l’orario di inizio/fine turno ricada fuori dalla fascia oraria 7.00 – 19.00 muniti di attestazione nominativa, rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione in caso di lavoratore autonomo, indicante la turnazione lavorativa, limitatamente ai percorsi casa – lavoro;
- XVII. veicoli di insegnanti che operano su più sedi scolastiche nello stesso giorno o che svolgono il proprio lavoro fuori dal territorio comunale o che insegnano nei corsi serali, muniti di certificazione rilasciata dalla Direzione Didattica;
- XVIII. veicoli che partecipano a manifestazioni regolarmente autorizzate dalla Prefettura o dagli Enti Locali competenti e/o veicoli a servizio delle manifestazioni;
- XIX. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, A.A.V.S., Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- XX. veicoli diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento degli alunni agli asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante, inoltre, l’orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- XXI. autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale così come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada (vedi allegato 2 dell'ordinanza)
