Normativa
L’esperienza del servizio civile nazionale, su base volontaria, presenta numerosi elementi di continuità con quella degli obiettori di coscienza e ciò ha consentito, in attesa della definitiva entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 2002, un sia pure parziale rinvio alle norme che regolano i rapporti tra obiettori ed enti e Ufficio nazionale. Il fatto che il servizio civile non debba più essere considerato come sostitutivo del servizio di leva impone però il definitivo superamento di quelle regole che avevano per presupposto lo status di obiettore e una certa assimilazione alla condizione dei militari.
Impegni e responsabilità degli enti e dei volontari del servizio civile nazionale
L’Ufficio nazionale e l’ente presso il quale il volontario presta servizio hanno affermato, con la sottoscrizione della Carta di impegno etico, la comune consapevolezza di “partecipare all’attuazione di una legge che ha come finalità il coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di utilità sociale”. Spetta ai volontari il diritto e il dovere alla formazione, attraverso la quale maturare essi stessi questa consapevolezza di rispondere, nella direzione già indicata dal servizio civile degli obiettori di coscienza, all’obbligo costituzionale di difesa della Patria, declinato attraverso gli altri precetti costituzionali di solidarietà, di rimozione delle cause di disuguaglianza, di concorso al progresso della società. La stessa legge n. 64 del 2001, individua tra le finalità del servizio civile nazionale quella di concorrere alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.

Legge 6 marzo 2001 n. 64: Istituzione del Servizio Civile nazionale
Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale
