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Riscatto della piena proprieta' di aree peep gia' concesse in diritto di superficie e modifica dei vincoli delle aree peep ed extra peep cedute in proprietà ai sensi della legge 448/98

A norma dell'art. 31, commi 45-50 della legge n° 448/98:
- i proprietari di un alloggio o altra unità immobiliare PEEP costruito su terreno concesso in diritto di superficie possono diventare proprietari del suolo;
- i proprietari di un alloggio o altra unità immobiliare PEEP o EXTRAPEEP (cioè aree fuori dal PEEP che hanno però i medesimi vincoli) ceduto in diritto di proprietà possono modificare i vincoli riguardanti la vendita o la locazione.
Chi desidera convertire il diritto di superficie in piena proprietà o modificare i vincoli relativi alla vendita e locazione degli alloggi ceduti in proprietà deve versare al Comune un corrispettivo e sottoscrivere una convenzione della durata di trent'anni meno il tempo già trascorso dalla originaria convenzione (che non è il rogito di acquisto, ma il contratto con cui il Comune concede/cede l'area all'impresa, oppure direttamente al privato).
Con la nuova convenzione, durante il residuo periodo di validità, il cittadino si impegna a vendere e affittare il proprio immobile a prezzi determinati dal Comune. Decorso tale termine, non esistono più vincoli di sorta sulla casa, se non quelli previsti dalle norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
L'operazione (denominata riscatto) è consentita in qualunque momento ai cittadini che hanno comprato o costruito immobili a destinazione residenziale, commerciale o produttiva nel PEEP, purché siano trascorsi 10 anni dalla data di stipula della convenzione iniziale per la concessione o cessione dell'area. La piena proprietà può essere acquisita anche da un solo condomino per quote millesimali.

Modalità di richiesta
La domanda si presenta in bollo, compilando il modulo predisposto dal Settore Politiche economiche e patrimoniali - Ufficio Riscatti e Accordi.

Documentazione da allegare in fotocopia
- Rogito di acquisto,
- Planimetrie catastali aggiornate,
- fatture di miglioria per gli immobili costruiti dopo il 1993

Tempi di risposta
entro 90 giorni dal ricevimento della domanda (salvo problemi derivanti da rettifiche catastali delle aree interessate) il Comune comunica la cifra da corrispondere e richiede l'ulteriore documentazione necessaria. Dopo l'accettazione definitiva da parte del richiedente (da consegnare al Comune entro 45 gg dal ricevimento dei relativi moduli), entro i successivi 60 gg, viene approvata la nuova convenzione.

Normativa di riferimento
Legge 448/98 art. 31, commi 45-50
Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 17/03/2008

Data dell'ultimo aggiornamento:
16/04/2009
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