20/11/2015

COMMISSIONE TOPONOMASTICA/2 – COME NASCE IL NOME DI UNA VIA

La Commissione toponomastica esprime parere sulla base di un Regolamento

La Commissione toponomastica opera sulla base di un Regolamento comunale approvato nel 2005 sulla “Denominazione di aree di circolazione, spazi e impianti pubblici, numerazione civica e interna” che, sulla base delle normative, dirime la materia in campo toponomastico.

Cittadini, Enti, società e associazioni con sede nel Comune di Modena possono presentare al sindaco proposta di denominazione di aree di circolazione, spazi e impianti pubblici, o di iscrizione di lapidi commemorative, dedica di monumenti e loro realizzazione. Ogni proposta, corredata da una relazione e documentazione che la motivi, deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini dai 16 anni in su residenti a Modena. I componenti del Consiglio comunale possono presentare direttamente proposte di intitolazioni e nuove denominazioni.

L’Ufficio toponomastica e cartografia, cui spetta anche la predisposizione della documentazione inerente le aree di circolazione da denominare, trasmette le proposte alla Commissione toponomastica, che esprime parere e fornisce la comunicazione al proponente in merito all’accettazione o al rigetto della proposta di denominazione. Per le proposte già approvate ma non ancora utilizzate, la Commissione stila un elenco per le possibili future denominazioni.

La Giunta comunale è competente per la deliberazione in merito alle materie per cui si esprime la Commissione e, in caso di particolare urgenza, può procedere alla valutazione ed eventuale approvazione di proposte di denominazione avanzate dall’Ufficio Toponomastica e cartografia senza richiedere il parere della Commissione.

Tra i criteri adottati dalla Commissione per la valutazione, nel rispetto delle leggi vigenti, c’è la tutela della vecchia toponomastica di strade o piazze del territorio, rispettando l’identità culturale, civile e storica, i toponimi tradizionali dei catasti storici e quelli formatisi spontaneamente nella tradizione orale. La scelta del toponimo deve risultare idonea, sotto ogni aspetto, a una funzione toponomastica e la denominazione deve presentare omogeneità per quartieri o zone caratteristiche. I nuovi nomi dovranno essere testimonianza dello sviluppo materiale e civile, legato a fatti, personaggi e avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale. Per l’intitolazione a persone, la normativa prevede che debbano essere trascorsi almeno dieci anni dalla morte, con deroghe solo in casi eccezionali e riservati a persone con meriti di particolare rilevanza subordinati all’approvazione della Prefettura.

Non è ammesso lo stesso nome per aree di circolazione appartenenti alla stessa categoria, che può essere lineare (via, viale, vicolo, eccetera) o poligonale (largo, piazza, eccetera) ed è compito dell’Ufficio toponomastica e cartografia definirne la tipologia. L’omonimia è sconsigliabile e comunque ammissibile solo quando riferita ad aree di circolazione differenti, preferibilmente nei casi in cui ci sia una soluzione di continuità fra le diverse categorie (per esempio via Sant’Eufemia e largo Sant’Eufemia). Al fine di evitare fraintendimenti, è inoltre sconsigliato l’uso di toponimi che presentano assonanze (per esempio via Dalla Chiesa e via Della Chiesa).

Le modifiche alle denominazioni delle vecchie aree di circolazione sono subordinate al parere preventivo della Soprintendenza ai monumenti.

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