CommercioSi può osservare che nelle leggi di riforma relative alle vendite al dettaglio e ai pubblici esercizi il tema degli orari assume grande rilievo. Il decreto legislativo n. 114 del 1998 sull’apertura degli esercizi commerciali afferma: “1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 36, comma 3, legge 8/6/1990. 2.. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente puo' liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere. “ La Regione Emilia Romagna stimolata da tali cambiamenti ha adeguato la propria legislazione in materia di commercio e pubblici esercizi emanando una serie di disposizioni volte a calare nella realtà regionale le volontà statali soffermandosi su orari di vendita e somministrazione di alcolici. Tavola 1: frammenti significativi delle leggi regionali sul commercio Dlgs n. 114 del 1998: Riforma della disciplina del commercio Legge regionale n. 14 del 2003: disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande Delibera di giunta regionale n.1368 del 1999: disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche Delibera di giunta regionale n. 2209 del 2004: direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei creiteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. |
