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Via Santi, 40 - 41123 Modena

Tributi del Comune di Modena
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Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno è istituita nel Comune di Modena con deliberazione n. 31 del 11.06.2012 e si applica a partire dal 1° luglio 2012.

Novità: la sospensione dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, già prevista dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2012, è stata ulteriormente prorogata dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 con deliberazione consiliare n. 67 del 17.12.2012.

Si ricorda che la disciplina del tributo è stata altresì integrata con effetto dal 1° ottobre dalla deliberazione n. 54 del 27.09.2012 che, oltre a prevederne la sospensione per gli ultimi tre mesi del 2012, stabilisce il periodo di applicazione dell'imposta e introduce una nuova esenzione per gli studenti.

Modalità di pagamento

Il gestore della struttura ricettiva deve provvedere al pagamento dell’imposta al Comune e rilasciare al cliente ricevuta dell’avvenuto pagamento.

Inoltre il gestore è tenuto a informare, i propri ospiti dell’imposta di soggiorno anche mediante materiale informativo appositamente predisposto. Entro il quindici del mese successivo il gestore effettua il versamento al Comune delle somme incassate secondo le seguenti modalità:

  • Bonifico bancario allo sportello o  in via telematica su conto corrente codice IBAN : IT 84 S 02008 12930 000102117583;
  • Versamento diretto in Tesoreria comunale presso qualsiasi filiale  di UNICREDIT Spa, quietanza n°_____________

Soggetti d'imposta
Le persone non residenti nel Comune di Modena che pernottano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale devono pagare l’imposta fino ad un massimo di 15 (quindici) soggiorni per notte nell'anno per struttura ricettiva, salvo i casi di esenzione previsti dall’art. 7 del regolamento che stabilisce anche le tariffe di riferimento.


Soggetti esenti dal pagamento dell’imposta
L’articolo 7 del regolamento comunale stabilisce i soggetti esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno in particolare:
a) i minori fino al compimento del 12° anno di età compreso;
b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio
comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
c) i genitori o accompagnatori che assistono minori di anni diciotto e portatori di handicap non autosufficienti degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio in ragione di due  persone per paziente;
d) i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative;
e) i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato in città per eventi
straordinari o di emergenza;
f) i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali.
g)  i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola Media Superiore, a Corsi di formazione professionale, all'Università e all'Alta Formazione post-universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso.

Come funziona l’imposta di soggiorno

Dal 1° luglio fino al 30 settembre 2012 l'imposta è dovuta per le persone che, non residenti nel Comune di Modena, pernottano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale, salvo i casi  di esenzione espressamente previsti dall'art. 7 del Regolamento che stabilisce la disciplina e le tariffe di riferimento. Deliberazione n. 31 del 11.06.2012.
Dal 1° ottobre le persone non residenti nel Comune di Modena che pernottano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale devono pagare l’imposta fino ad un massimo di 15 (quindici) soggiorni per notte nell'anno per struttura ricettiva, salvo i casi di esenzione previsti dall’art. 7 del Regolamento. Deliberazione n. 53 del 27.09.2012.

Data dell'ultimo aggiornamento:
05/04/2013
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