Vai ai contenuti. | Spostati sulla navigazione

Via Santi, 40 - 41123 Modena

Tributi del Comune di Modena
Strumenti personali
Tu sei qui: Home Ici Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni ed esenzioni Ici



Agevolazioni

  • aliquota ridotta del 2 per mille per gli alloggi e relative pertinenze locati a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998;
  • aliquota ridotta del 2 per mille per gli alloggi e relative pertinenze locati dal 2009 con durata di almeno 12 mesi a studenti universitari fuori sede, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 431/1998. I contratti devono essere stipulati in conformità ai criteri dell'Accordo Territoriale vigente;
  • Aliquota del 7 per mille (non 9 per mille) per l'alloggio occupato dal proprietario non residente, a condizione di essere intestatario delle utenze domestiche e di utilizzarlo direttamente.

    Per usufruire delle agevolazioni il contribuente è tenuto a presentare apposita comunicazione (Modulistica ICI)

Esenzioni

Dall'anno 2008 sono esenti  e quindi il pagamento non è dovuto per:

  • abitazione principale (se non accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9):
    cioè l'alloggio e relative pertinenze, dove il proprietario o titolare di diritti reali di godimento ha la sua residenza anagrafica  
  •  gli alloggi assimilati all'abitazione principale:

cioè gli alloggi:

  • alloggi e relative pertinenze concessi in uso gratuito al beneficiario che deve possedere contestualmente i seguenti requisiti:
         1) parente in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli),
         2) residente anagraficamente nell'alloggio in uso
         3) non titolare di diritti reali né in quota né in nuda proprietà su alloggi nel Comune di Modena;
  •  alloggi e relative pertinenze in proprietà di anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'abitazione non sia data in locazione a terzi;
  • alloggi e pertinenze delle cooperative edilizie a proprietà indivisa effettivamente utilizzate quale l'abitazione principale di residenza dei soci assegnatari;
  •  alloggi e pertinenze di proprietà degli Istituti autonomi Case Popolari (oggi ACER) regolarmente assegnati;
  •  alloggi e pertinenze di proprietà, anche in quota, del coniuge separato/divorziato non assegnatario della ex casa coniugale, a condizione che questi non sia titolare di altro alloggio destinato a sua abitazione principale nel Comune di Modena.

Sono inoltre esenti dall'imposta

  •  gli immobili di cui all'art. 7 del D.Lgs. 504/92  e successive modificazioni: comma 1, lettera i) posseduti ed esclusivamente utilizzati per le attività tassativamente indicate da Ente non commerciale. Circolare n. 2/DF del 26/1/2009.    
  •  gli alloggi e relative pertinenze concessi in locazione al Comune secondo i patti concordati della Legge 431/98 e locati a terzi a titolo di abitazione principale, nell'ambito del progetto “Agenzia per la casa”. 


Immobili rurali
Ai sensi del D.L. 30/12/2008, n. 207 convertito nella Legge 27/2/2009, n. 14 (art.23, comma 1 bis) non si considerano fabbricati ai fini dell'applicazione dell'ICI  le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti della ruralità di cui all'art. 9 del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito con modificazioni dalla L. 26/2/1994, n. 133 e successive modificazioni.
Per le unità immobiliari “rurali” che sono iscritte in Catasto, l'esenzione è riconosciuta soltanto se oltre  al possesso dei requisiti  di ruralità l'accatastamento è nella categoria A/6 per le abitazioni e D/10 per gli immobili strumentali (Corte di Cassazione, sez. unite, n.18565/09).

Sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI per gli immobili che acquisiscono oppure perdono le caratteristiche della ruralità, compilando a tal fine, le apposite caselle predisposte.
Si precisa altresì che rientrano nell'obbligo dichiarativo anche le eventuali variazioni di classamento della categoria catastale effettuate in conformità al principio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Data ultimo aggiornamento:
07/03/2011
Azioni sul documento
Dove rivolgersi
Via Santi, 40
Tel: 059/2032614
Fax: 059/2032167
Orario ordinario: lunedì e giovedì 8.30-13.00 e 14.30-18.00; mercoledì 8.30-13.00. Nel periodo di saldo e acconto Ici (Maggio, Giugno, Dicembre) l'ufficio è aperto da lunedì a venerdì 8.30-13.00; lunedì e giovedì 14.30-18.00