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Aliquote e detrazioni Ici



Per l'anno 2011 sono confermate le aliquote già previste per l'anno 2009 stabilite con deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 19/1/2009  prorogate ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006  n. 296.

 

Aliquote 2010 2011
1 - Abitazione principale (A/1,A/8,A/9) e pertinenze 5,2 5,2 
2 - Alloggi e pertinenze affittati con contratto agevolato tra privati 2 2

3 - Alloggi e pertinenze affittati con contratto agevolato a studenti fuori sede 

2
2
4 - Alloggi e pertinenze affittati al Comune secondo i patti concordati esenti esenti
5 - Alloggi non affittati da almeno due anni 9 9
6 - Altri immobili 7 7

1) Aliquota 5,2 per mille: per l’unità immobiliare (A/1,A/8,A/9) adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze; per l' alloggio destinato ad abitazione principale e relative pertinenze, in proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti A.I.R.E.), a condizione che lo stesso non sia locato.

Si considerano pertinenze:  

il garage o posto auto, la soffitta, la cantina e la tettoia classificati o classificabili alle categorie catastali C/6, C/2 e C/7, che siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non ubicate nello stesso complesso immobiliare ove è sita l’abitazione principale, a condizione che il proprietario della stessa sia anche proprietario dell’unità pertinenziale.

 Si applica la detrazione di legge di € 103,29 per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 Se la detrazione supera l’imposta dovuta per l’abitazione principale, la parte rimanente va “scontata” dall’imposta dovuta per le relative pertinenze. L'importo per le pertinenze va riportato nel rigo “ALTRI FABBRICATI”

 2) Aliquota 2 per mille: per gli alloggi e relative pertinenze, locati a titolo di abitazione principale, secondo i patti concordati della Legge 431/1998 art. 2 comma 3.

 3) Aliquota 2 per mille: per gli alloggi e relative pertinenze, locati dall'anno 2009 e con durata di almeno 12 mesi a studenti fuori sede, ai sensi della Legge 431/1998 art. 5, comma 2.

 4) Esenzione: per gli alloggi affittati al Comune nell’ambito del Servizio “Agenzia Casa” secondo i patti concordati.

 5) Aliquota 9 per mille: per gli alloggi sfitti da almeno due anni.

 NOTA: per appartamenti sfitti devono intendersi quelli non occupati oppure occupati ma privi di contratto di locazione registrato. Non sono considerati sfitti – e pertanto si applica l’aliquota del 7 per mille - gli appartamenti concessi in comodato o utilizzati esclusivamente da parenti fino al terzo grado che risultano ivi residenti, oppure occupati direttamente dal proprietario non residente.

 6) Aliquota 7 per mille: per tutti gli altri immobili.

 

Dall'anno 2008 sono esenti dall'Ici e il pagamento non è dovuto per: 

  • l'alloggio e relative pertinenze dove il proprietario o titolare di diritti reali di godimento, ha la sua residenza anagrafica (esclusi A1/, A/8 e A/9);
  • gli alloggi e relative pertinenze concessi in uso gratuito al beneficiario che deve possedere contestualmente i seguenti requisiti:      

           1) parente in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli) 
           2) residente anagraficamente nell'alloggio in uso
           3) non titolare di diritti reali né in quota né in nuda proprietà su alloggi nel Comune di Modena;

  •  l'alloggio e relative pertinenze di proprietà di anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'abitazione non sia data in locazione a terzi;
  • gli alloggi (e pertinenze) delle cooperative edilizie a proprietà indivisa effettivamente utilizzate quale abitazione principale di residenza dai soci assegnatari;
  • gli alloggi (e pertinenze) di proprietà degli Istituti autonomi Case Popolari (oggi ACER) regolarmente assegnati;
  • l'abitazione (e pertinenze) di proprietà, anche in quota, del coniuge separato/divorziato non assegnatario della ex casa coniugale, a condizione che questi non sia titolare di altro alloggio destinato a sua abitazione principale nel Comune di Modena;

  

  Modulistica che l’interessato dovrà presentare entro il 31/12/2011 per usufruire: 

  • dell’ esenzione in caso di abitazione concessa dal possessore in uso gratuito (genitori/figli) ;
  • dell’ esenzione per il coniuge proprietario non assegnatario della casa coniugale per separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio;
  • dell'aliquota del 5,2 per mille per le abitazioni (A/1-A/8-A/9) concesse in uso gratuito nel rispetto dei requisiti sopraindicati;
  • dell’aliquota del 2 per mille per i proprietari che concedono in affitto, anche in caso di rinnovo/proroga, alloggi secondo i patti concordati – L.431/98 (art.2, comma 3);
  • dell’aliquota del 2 per mille per i proprietari che dall'anno 2009 concedono in affitto per almeno 12 mesi, anche in caso di rinnovo/proroga, alloggi a studenti fuori sede secondo i patti concordati – L.431/98 (art.5, comma 2);
  • dell’aliquota del 7 per mille per gli alloggi occupati direttamente dal proprietario non residente.
Data ultimo aggiornamento:
07/03/2011
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