"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici."
(Pubblicato in S.O. della Gazz. Uff. 27 settembre 1996, n. 227)
Il Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, ed in particolare l'art. 27 concernente le barriere architettoniche e trasporti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista il decreto legislativo 30 apri1e 1992, n. 285;
Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, per la solidarietà sociale, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti e della navigazione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni.
Emana:
TITOLO I
Scopi e campo d'applicazione
Art. l.
Definizioni ed oggetto
1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare
gli impedimenti comunemente definiti
«barriere architettoniche».
2. Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita di
chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una
capacita motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura
utilizzazione di spazi,
attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento
e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per
i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici
di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli
esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì
agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento
edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità,
almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso.
Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte
soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico,
nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al
successivo titolo VI.
4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti
a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti
quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla
base delle norme contenute nel presente regolamento.
5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere
dotato, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione
pubblica che utilizza
l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza
tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.
6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici
privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte
dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi
pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.
Art. 2.
Contrassegni
1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite,
modificate o adeguate tenendo conto delle
norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione
agevolmente visibile il simbolo di
"accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A.
2. E' fatta salva la specifica simbologia dell'Organizzazione
internazionale della aviazione civile ove
prescritta.
3. Il sistema di chiamata di cui all'art. 1 deve essere posto
in luogo accessibile e contrassegnato con il simbolo di "accessibilità
condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B.
4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti
telefonici pubblici ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni che
assicurano servizi di comunicazione per sordi, devono recare in posizione
agevolmente visibile il simbolo internazionale di accesso alla comunicazione
per le persone sorde di cui all'allegato C.
Titolo II
Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urbano.
Art. 3.
Aree edificabili
l. Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate
a servizi pubblici sono scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione
di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.
Art. 4.
Spazi pedonali
1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione
a prevalente fruizione pedonale
devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire
con l'utilizzo di impianti di
sollevamento ove necessario, 1'uso dei servizi, le relazioni sociali
e la fruizione ambientale anche alle
persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale. Si applicano,
per quanto riguarda le
caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti
4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e,
per quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento,
le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso
decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I.
in conformità alla normativa comunitaria.
Art. 5.
Marciapiedi
1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le
indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono limitatamente alle
caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi
carrabili.
2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili
ad esso adiacenti non deve comunque
superare i 15 cm.
3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di
nuova urbanizzazione deve essere tale da
consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote.
Art. 6.
Attraversamenti pedonali
1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti
pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità.
2. Il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento
pedonale, potrà essere differenziato mediante
rugosità poste su manto stradale al fine di segnalare la necessita
di moderare la velocità.
3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle
persone su sedia a ruote.
4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione,
devono essere dotati di avvisatori
acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e,
ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti
per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.
5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici è
emanata con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Art. 7.
Scale e rampe
1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti
4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I percorsi che superano i 6 metri di
larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale.
Art. 8.
Servizi igienici pubblici
1. Per i servizi i igienici valgono le norme contenute ai punti
4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236. Deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un
w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.
Art. 9.
Arredo urbano
l. Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche
commerciali, con funzione di arredo urbano da
ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili, secondo i criteri
di cui all'art. 4 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati
in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili.
3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2,
nonché le strutture di sostegno di linee
elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque
di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere
fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote.
4. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono
essere sempre dotati di almeno una unità accessibile.
Art. 10.
Parcheggi
1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e
8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di
marcia, la lunghezza deve essere tale da
consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo
e l'altro. Il requisito si intende
soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a
6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella
di un posto auto ordinario.
3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.
Art. 11.
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio
di persone disabili
l. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art.
12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione
e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò
non costituisca grave intralcio al nel caso di sospensione o limitazione
della circolazione per motivi di sicurezza pubblica,di pubblico interesse
o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti
obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando
sia stata vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza
di eventuali motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone
a traffico limitato» e «nelle aree pedonali
urbane», così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo
30 aprile l992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche ad
una sola categoria di veicoli per 1'espletamento di servizi di trasporto
di pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati
oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione
deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide
detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.
5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta,
muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con
custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori
del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui
alla figura II 79/a art. 120 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
(vedi note)
Art. 12.
Contrassegno speciale
l. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata
istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla
parte anteriore del veicolo.
2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa
anche alla categoria dei non vedenti.
Titolo III
Struttura edilizia in generale.
Art. 13.
Le norme generali per gli edifici
1. Le norme del presente regolamento sono riferite alla generalità
dei tipi edilizi.
2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di
accessibilità degli spazi interni tale da
consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale
in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici
il necessario requisito di accessibilità si
considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio
fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale.
4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi
possono articolare o limitare il criterio generale di accessibilità
in relazione alla particolarità del tipo.
5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti
specifici settori, quali sicurezza,
contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono essere
studiate o adottate, nel
rispetto di tali normative, soluzioni conformi alle disposizioni del
presente regolamento.
6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui
all'art. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236, relative agli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.
7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi
relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai
fini della volumetria utile.
Art. 14.
Modalità di misura
1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi e
per le caratteristiche degli spazi di manovra con la sedia a ruote valgono
le norme stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
dal 14 giugno 1989, n. 236.
Art. 15.
Unita ambientali e loro componenti
1. Per le uniti ambientali e loro componenti come porte, pavimenti,
infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici,
cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori,
servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme
stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
del 14 giugno 1989, n. 236.
Art. 16.
Spazi esterni di pertinenza dell'edificio
e loro componenti
1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro
componenti come percorsi, pavimentazioni e
parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236.
Art. 17.
Segnaletica
1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Art. 18.
Raccordi con la normativa antincendio
1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando
le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono
le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
Titolo IV
Procedure
Art. 19.
Deroghe e soluzioni alternative
1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili
solo per gli edifici o loro parti che, nel
rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati
senza dar luogo a barriere
architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è
riservato ai soli addetti specializzati.
2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del
presente regolamento in caso di
dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali
o impiantistici.
3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art. 2 della legge 1° giugno 1939,
n. 1089, la deroga è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento
costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato;
in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è
realizzato attraverso opere provvisionali ovvero, in subordine, con attrezzature
d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture
edilizie. La mancata applicazione delle presenti norme deve essere motivata
con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio.
4. La deroga è concessa dall'amministrazione cui è
demandata l'approvazione del progetto e della
stessa si dà conto nell'ambito dell'atto autorizzativo. La stessa
deroga viene inoltre comunicata alla
Commissione di cui all'art. 22.
5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così
come definite all'art. 7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236, purché rispondenti ai criteri di progettazione
di cui all'art. 4 dello stesso decreto. (vedi note)
Art. 20.
Elaborati tecnici
1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni
progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto
delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di
merito, gli elaborati tecnici devono essere
accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle
soluzioni progettuali e delle
opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche,
degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali
previsti a tale scopo.
3. Quando vengono proposte soluzioni alternative la relazione
di cui al comma 2 corredata dai grafici necessari, deve essere integrata
con l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità
degli esiti ottenibili.
Art. 21.
Verifiche
1. In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui
al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato
l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni
contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali
deroghe o soluzioni tecniche alternative.
2. Spetta all'amministrazione cui è demandata l'approvazione
del progetto, l'accertamento e
l'attestazione di conformità; l'eventuale attestazione di non
conformità del progetto o il mancato
accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative
devono essere motivati.
(vedi note)
Art. 22.
Aggiornamento e modifica delle prescrizioni
1. Sono attribuiti alla commissione permanente istituita a sensi
dell'art. 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236, la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della
presente normativa, l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento
e modifica, nonché il parere per le proposte di aggiornamento delle
normative specifiche di cui
all'art. 13. Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli
professionisti possono proporre soluzioni alternative alla commissione
la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle
per le proposte di aggiornamento del presente regolamento.
Titolo V
Edilizia scolastica.
Art. 23.
Edifici scolastici
1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche,
comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale
nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche
da parte di
studenti non deambulanti o con difficoltà. di deambulazione.
2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui
agli articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne quelle di cui all'art.
10.
3. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie
per assicurare lo svolgimento delle
attività didattiche devono avere caratteristiche particolari
per ogni caso di invalidità (banchi, sedie,
macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
4. Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore,
la classe frequentata da un alunno non
deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno raggiungibile
mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.
Titolo VI
Servizi speciali di pubblica utilita'.
Art. 24.
Tranvie, filovie, linee automobilistiche,
metropolitane
1. Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano,
devono essere riservati a persone con
limitate capacita motorie deambulanti almeno tre posti a sedere in
prossimità della porta di uscita.
2. Alle persone con ridotta capacità motoria è
consentito l'accesso dalla porta di uscita.
3. All'interno di almeno un autovettura del convoglio deve essere
riservata una piattaforma di spazio
sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di sedia a ruote,
senza intralciare il passaggio.
4. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi,
collocati in modo idoneo per
consentire il bloccaggio della sedia a ruote.
5. Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso
e lo stazionamento su sedia a ruote, anche con l'installazione di idonei
ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle
persone non deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano
di transito della vettura della metropolitana.
6. I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada
ad uso pubblico devono rispondere alle caratteristiche costruttive di cui
al decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991.
(vedi note)
Art. 25.
Treni, stazioni, ferrovie
1. Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di
passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di
facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà
di
deambulazione. In relazione alle specifiche esigenze tecniche degli
impianti ferroviari è consentito il
superamento, mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori
a m 3,20. In assenza di rampe,
ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento da un marciapiede
ad un altro, il disabile su
sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso purché
accompagnato da personale di stazione appositamente autorizzato, ad integrazione
di quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 753.
2. Il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio di
assistenza, previsto dal comma 5 dell'art. 1, deve essere realizzato nelle
principali stazioni presenziate dal personale ferroviario, mediante
l'attivazione di appositi centri di assistenza opportunamente pubblicizzati.
3. Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote
all'interno delle carrozze ferroviarie deve essere opportunamente attrezzato
un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni
in circolazione su linee principali.
4. L'ente che gestisce il servizio è tenuto ad evidenziare
i treni ed i servizi offerti alla clientela portatrice di handicap, sia
nelle stazioni che nel proprio «orario ufficiale».
5. In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di
posti a sedere per le persone con ridotta o impedita capacita motoria o
sensoriale. Il trasporto gratuito dell'eventuale sedia a ruote è
consentito in relazione alle caratteristiche del materiale in composizione
al treno.
6. Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni
fornite dal dipartimento per la famiglia e la
solidarietà sociale definisce d'intesa con quest'ultimo e tenute
presenti le peculiarità dell'esercizio
ferroviario, gli interventi e la loro pianificazione, le relative modalità
di finanziamento nonché i criteri di copertura dei maggiori oneri
derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo, entro
i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Le norme del presente regolamento non sono vincolanti per
gli edifici e per gli impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate,
sprovviste cioè di personale ferroviario sia in via temporanea che
in via permanente. (vedi note)
Art. 26
Servizi di navigazione marittima: navi nazionali
1. Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili
per: persone con impedita capacità motoria o sensoriale, trasportate
con autovettura o sedia a ruote, devono avere dimensioni adeguate all'agevole
passaggio dell'autovettura o sedia a ruote e non presentare pertanto soglie
o scalini. Per il passaggio della sedia a ruote è richiesta una
larghezza non inferiore a m 1,50.
2. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono
avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo
che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità
per l'incolumità delle persone.
3. La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il
passaggio fino all'area degli alloggi destinati alle persone con impedita
capacità motoria o sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero
fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro
ponte. In tal caso la zona antistante 1'ascensore o la rampa deve avere
dimensioni tali da permettere lo sbarco della persona con impedita capacità
motoria o sensoriale dall'autovettura, e il trasferimento su sedia a ruote,
nonché la manovra di
4. Il percorso di cui al comma 3 raccordato da rampe deve essere
privo di ostacoli, con eventuali dislivelli non superiori di norma al 5
per cento e di larghezza, nel caso di impiego di sedie a ruote non inferiore
ad 1,50 m. La zona di ponte corrispondente deve essere rivestita con materiale
antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non
superiore a cm 2,5.
5. Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a ruote devono
avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 15. Le rampe
sostitutive degli ascensori non essendo ammesse scale se non di
emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art.
7 del presente regolamento.
Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro 1'area degli alloggi.
6. L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo
ponte, deve essere tale da consentire, in caso di emergenza, un agevole
accesso ai mezzi di sfuggita e di salvataggio e deve avere: corridoi, passaggi
e relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli;
porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore a
m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli
nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per chiamata del personale
di servizio addetto alle persone con ridotta o impedita capacita motoria
o sensoriale; locali igienici riservati alle stesse persone, rispondenti
alle norme dell'art. 15.
7. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità
veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui
dimensioni sono tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione
delle disposizioni di cui sopra.
Art. 27.
Servizi di navigazione interna
1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi
almeno metri uno, essere idonei al
passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e comunque
non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti
per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle
persone.
2. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere
ricavata una superficie di pavimento
opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote salvo gravi
difficoltà tecniche.
3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci
o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni
siano tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle
disposizioni di cui sopra.
Art. 28.
Aerostazioni
1. Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per
consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno
dell'aereo o viceversa. Qualora non siano presenti pontili di imbarco,
l'accesso all'aeromobile è assicurato da elevatore a cabina chiusa.
2. Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere
le caratteristiche di cui agli articoli 4, 10 e 11; le strutture interne
degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche
di cui agli articoli 7, 15 e 17.
3. All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione
di sedie a ruote per garantire, per quanto possibile, 1'autonoma circolazione
del passeggero disabile.
Art. 29.
Servizi per viaggiatori
1. I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere
accessibili.
Art. 30.
Modalità e criteri di attuazione
1. Il Ministero dei trasporti stabilisce con propri decreti le modalità
e i criteri di attuazione delle norme del presente regolamento relative
al trasporto pubblico di persona.
Art. 31.
Impianti telefonici pubblici
1. Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici
pubblici da parte anche di persone con ridotte o
impedite capacita motorie o sensoriali sono adottati i seguenti criteri:
a) nei posti telefonici pubblici ubicati nei capoluoghi di provincia,
deve essere installato in posizione
accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90
m dal pavimento e
convenientemente, isolato sotto il profilo acustico. Negli uffici anzidetti,
con un numero di cabine non
inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata
come segue:
1) il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina
telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm 2,5; la
porta di accesso deve avere una luce netta minima di
0,85 m; l'apparecchio telefonico deve essere situato ad un'altezza
minima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove è applicato l'apparecchio
deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio
ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad
una altezza di 0,80 m; eventuali altre caratteristiche sono stabilite con
decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente
in un quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente
nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio
telefonico con i requisiti di cui alla lettera a);
c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste
a disposizione del pubblico deve essere
rispondente ai requisiti di cui alla lettera a); il 5 per cento degli
apparecchi posti a disposizione del
pubblico deve essere installato ad un'altezza non superiore a 0,90
m. 1 predetti impianti sono dislocati secondo le esigenze prioritarie segnalate
da parte dei singoli comuni interessati.
Art. 32.
1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1978, n. 384.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 24 luglio 1996
SCALFARO
NB: si omettono gli allegati