In applicazione dell'art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) la Giunta comunale ha stabilito con Deliberazione n. 332 del 27.07.2013 che qualora il Sindaco si trovi nella condizione temporanea di non poter conferire gli incarichi di sua competenza, provvede in via sostitutiva il Vice-Sindaco, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 53 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.