referendum_17-05-1981-4

Referendum abrogativo - 17 maggio 1981

 

 

QUESITO 4: INTERRUZIONE GRAVIDANZA  (PROPOSTA RADICALE)
ESITO: Quorum raggiunto
COLORE SCHEDA:
PROMOTORI: Partito Radicale

 

 

Risultati referendum  MODENA Voti Ass. Perc.
Elettori 142.771 -
Votanti 130.385 91,3
SI 8.935 7,3
NO 114.207 92,7
Totale voti validi 123.142 -
Schede bianche 5.309 4,1
Schede nulle 1.934 1,5

 

 

Risultati referendum  ITALIA Assoluti Perc.
Elettori 43.154.682 -
Votanti 340.270.200 79,4
SI 3.588.995 11,6
NO 27.395.909 88,4
Totale voti validi 30.984.904 -
Schede bianche 2.353.545 6,9
Schede nulle 931.751 2,7

 

 

 

 

NOTA

Il 17 maggio 1981 si svolsero in Italia n. 5 referendum abrogativi.

Con questo  quarto quesito referendario, promosso dal Partito Radicale, si richiedeva l'abrogazione di parte della legge 194/1978 sull'interruzione volontaria della gravidanza che, a differenza di quella presentata dal Movimento per la vita, aveva l'obiettivo di cambiare la legge in alcuni suoi aspetti allargando norme come: i procedimenti, gli adempimenti, le sanzioni e i controlli di tipo amministrativo-giurisdizionali. 


Il quesito sulla scheda:
"Volete voi l'abrogazione degli articoli 1; 4; 5; 6 lettera b) limitatamente alle parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro"; 7; 8; 9 comma primo, limitatamente alle parole: "alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 e", e comma quarto limitatamente alle parole: "l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e", nonché alle parole: "secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8"; 10 comma primo limitatamente alle parole: "nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6", nonché alle parole: di "cui all'articolo 8", e comma terzo limitatamente alle parole: "secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7"; 11 comma primo (L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto senza fare menzione dell'identità della donna.); 12; 13; 14; 19 comma primo (Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.), comma secondo (La donna è punita con la multa fino a lire centomila.), comma terzo limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7,", comma quinto (Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.) e comma settimo (Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.); 22 comma terzo (Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.) della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"?"

la consultazione referendaria raggiunse il quorum, ma ebbe esito negativo, pertanto la legge non fu abrogata.