referendum_3_06_1990-3

Referendum abrogativo - 3,4 giugno 1990

 

 

QUESITO 3: USO DI PESTICIDI IN AGRICOLTURA
ESITO: Referendum "Nullo" per mancato raggiungimento Quorum (50+1 votanti Italia)
COLORE SCHEDA: -
PROMOTORI: Partito Radicale, Verdi

 

 

Risultati referendum  MODENA Voti Ass. Perc.
Elettori n. d. -
Votanti n. d. 58,3
SI n. d. 95,4
NO n. d. 4,6
Totale voti validi n. d. -
Schede bianche n. d. n. d.
Schede nulle n. d. n. d.

 

 

Risultati referendum   ITALIA Assoluti Perc.
Elettori 47.235.285 -
Votanti 20.364.370 43,1
SI 18.287.687 93,5
NO 1.270.111 6,5
Totale voti validi 19.557.111 -
Schede bianche 499.572 2,5
Schede nulle 307.000 1,5

 

 

 

 

NOTA

Il 3 e 4 giugno 1990, in Italia i cittadini furono chiamati a votare su tre referendum di iniziativa ecologista, promossi dal Partito Radicale e Verdi, due sulla caccia e uno sui pesticidi.
I referendum, per la prima volta in Italia, non raggiunsero il quorum così che la consultazione fu dichiarata non valida.

Il terzo referendum della tornata elettorale , fu proposto con l'intento di abrogare gli articoli della legge 283/1962, che disciplinavano i livelli massimi di residui delle sostanze attive sulle derrate alimentari e i relativi tempi di carenza. 

 

Il quesito sulla scheda:
"Volete voi l'abrogazione dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283: 'Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.", limitatamente al secondo paragrafo del comma h) (rectius: alla seconda parte della lettera h) che reca il seguente testo: "Il ministro della sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto autorizzato all'impiego per tali scopi i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo?"

la consultazione referendaria fu dichiarata non valida (art. 75 della Costituzione) per il mancato raggiungimento del quorum.