Per una lettura più approfondita della cartolona informativa riportiamo integralmente il testo dell'art. 172 del codice della strada e altre informazioni tratte da siti specialistici.

 

Testo articolo 172 del Codice della strada

 

Uso delle cinture di sicurezza sugli autobus
L' obbligo di utilizzo delle cinture vale solo quando le persone prendono posto sui sedili del veicolo in movimento (ad es. autobus in servizio interregionale). Se il veicolo consente il trasporto di passeggeri in piedi, perciò, questi sono esclusi dal campo di applicazione degli obblighi di utilizzazione dei dispositivi di ritenuta (*).

L' informazione sull ' uso delle cinture di sicurezza sugli autobus (veicoli delle categorie M2 e M3) deve essere fornita con:

• cartelli o pittogrammi apposti in modo ben visibile su ogni sedile;

• annunci fonici di conducente, bigliettaio o persona designata come capogruppo;

• ausilio di audiovisivi.

(*) Una lettura superficiale della disposizione del c. 6 e della lettera g), c. 8, art. 172 CDS , potrebbe portare a ritenere che l'obbligo di utilizzo dei dispositivi sia previsto anche per i passeggeri in piedi che circolano in zona extraurbana. Tale interpretazione rischierebbe di determinare, rilevanti, e probabilmente non volute, conseguenze in ordine al trasporto dei passeggeri in ambito "suburbano" ed "extraurbano" per il quale non sarebbe più ammesso il trasporto in piedi. In realtà, ad un più attento esame delle disposizioni dell'art. 172 CDS, si può affermare che una siffatta interpretazione letterale e restrittiva è contraria allo spirito della direttiva 2003/20CE da cui deriva la nuova norma dell'art. 172 CDS, e si comprende che l'obbligo di utilizzazione dei dispositivi di ritenuta per tutti i passeggeri si riferisce solo a quelli che sono seduti. Ciò consente, perciò, di affermare che le disposizioni dell'art. 172 CDS dopo la riforma del DLG n. 150/2006 non hanno in nessun caso limitato la possibilità di trasporto di passeggeri in piedi per gli autobus di linea (secondo il numero e con le modalità indicate dalla carta di circolazione del veicolo ovvero imposte dall'ente concedente il servizio di linea). Infatti, anche dopo la riforma dell'art. 172 CDS, i passeggeri possono continuare ad essere trasportati in piedi sugli autobus che lo prevedono perché la disposizione della lettera g), c. 8, art. 172 CDS, si riferisce solo ai sedili muniti di cinture di sicurezza. I passeggeri che possono essere trasportati in piedi, inoltre, non devono essere in nessun caso obbligati a sedere (allacciando così le cinture) neanche quando il veicolo ha posti a sedere liberi.