11/12/2014

IN CONSIGLIO COMUNALE IL REGOLAMENTO SULLE CREMAZIONI

Disciplina anche affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri sulla base della normativa. Cresce l’utilizzo del crematorio cittadino: già 1500 casi nel 2014

In che modo e con quali documenti si può attestare la volontà del defunto per autorizzarne la cremazione. Quali sono le disposizioni relative alle ceneri, all’urna che deve contenerle, al loro affidamento e alle modalità di trasporto, conservazione o dispersione. Che procedure si devono seguire per la cremazione dei resti ossei e mortali inumati da almeno dieci anni e tumulati da almeno venti.

Sono gli elementi principali del Regolamento in materia di cremazione, dispersione e conservazione delle ceneri presentato al Consiglio comunale di Modena dall’assessore Tommaso Rotella, con delega ai Servizi demografici, nella seduta di oggi, giovedì 11 dicembre. Il testo prevede anche la regolamentazione della Sala del Commiato e dell’impianto di cremazione, attivo a Modena dalla fine del 2012. Nel 2013 le cremazioni di cadaveri sono state complessivamente 1.190 (409 di residenti, 781 da fuori comune), nel 2014 sono in crescita: al 30 ottobre erano complessivamente quasi 1.500: 592 di residenti, 902 da fuori comune.

Il regolamento disciplina, in 33 articoli, la cremazione di cadaveri, resti mortali e parti anatomiche, oltre ad affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri. Lo fa nell’ambito dei principi espressi dalla legislazione regionale e nazionale e dai regolamenti di riferimento (con competenze sanitarie affidate alla Ausl). Il testo, che riunisce tutte le norme previste in materia, rappresenta “uno strumento chiaro di guida per gli uffici e gli operatori, così come una garanzia per i cittadini”, ha sottolineato l’assessore Rotella richiamando la finalità, dichiarata nella premessa, di salvaguardare il rispetto delle volontà del defunto relative alla destinazione delle sue spoglie mortali, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali e il diritto a una corretta informazione.

Presupposto giuridico, infatti, tanto per la cremazione quanto per l’affidamento delle ceneri e la dispersione, è la volontà del defunto espressa in vita: direttamente tramite testamento pubblicato, attraverso dichiarazione e iscrizione a società autorizzata per la cremazione, oppure per dichiarazione del coniuge e di tutti i parenti dello stesso grado.

Tra i principi fondamentali espressi nel regolamento c’è quello dell’indivisibilità delle ceneri, che devono essere riposte in un’unica urna infrangibile e chiusa ermeticamente con doppio sigillo e marchio dell’impianto di cremazione, oltre a una targhetta con nome, cognome e data di nascita e morte del defunto. Le ceneri possono poi essere conservate in apposite cellette, tumulate in loculi o in altre località fuori dai cimiteri per speciali onoranze, affidate o disperse.

Proprio negli articoli sulla dispersione si trovano alcuni dei contenuti più rilevanti del regolamento. Vengono, infatti, precisate le modalità della istanza di richiesta e della autorizzazione alla dispersione; la figura dell’incaricato alla dispersione; la possibilità di revoca dell’autorizzazione in caso di dubbio espresso dall’incaricato sulla reale volontà espressa dal defunto.

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