20/07/2017

SICUREZZA URBANA / 3 – ECCO TUTTI GLI ATTI VIETATI

Le violazioni al Regolamento di Polizia urbana per le quali si applicano le nuove sanzioni

Le nuove sanzioni introdotte con la normativa sulla tutela della sicurezza urbana non si applicano per tutti gli atti vietati dal Regolamento di Polizia urbana ma solo per quelli richiamati esplicitamente dall’articolo 5 che parte dall’obiettivo di garantire accessibilità e libera fruibilità degli spazi pubblici. I riferimenti sono numerosi e richiamano diversi altri articoli dello stesso Regolamento: l’8, il 46, il 50 bis e il 201.

In sintesi, dall’articolo 8, sono vietate diverse azioni: giochi che creano disturbo, l’utilizzo improprio di vasche e fontane pubbliche, i bivacchi, la soddisfazione di bisogni corporali in aree pubbliche, le azioni di turbativa delle attività delle strutture pubbliche, l’abbandono di materiali, il consumo di bevande alcoliche fuori dalle aree consentite, attività contrarie alla pulizia dei luoghi aperti al pubblico pubblici o che possano ostacolarne la libera fruizione. L’articolo 24 è relativo al divieto di utilizzare strumenti musicali o fare attività rumorose tra le 24 e le 7 (salvo apposita deroga), mentre l’articolo 46 è quello che vieta di “raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti”.

L’articolo 50 bis riguarda la prostituzione su strada e la turbativa della circolazione stradale. Nell’articolo 201, relativo alle aree adibite a parchi pubblici, si richiamano alcuni comportamenti come gli schiamazzi e il disturbo della quiete dopo le 24, la soddisfazione di necessità fisiologiche al di fuori servivi igienici, l’accampamento o l’utilizzo delle panchine come giaciglio, il danneggiamento delle strutture esistenti nelle aree verdi, laghetti compresi.

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