15/11/2018

REFERENDUM, CON IL REGOLAMENTO PIÙ PARTECIPAZIONE

Si rende operativa la riforma: oltre al consultivo anche propositivo e abrogativo. Meno firme per proporli e quorum legati ai votanti alle ultime Comunali

Diventa operativa, con il nuovo Regolamento, la riforma dei referendum comunali decisa lo scorso anno con la modifica dello Statuto: oltre al consultivo, sono stati introdotti anche i referendum propositivi e abrogativi; è stato abbassato il numero delle firme necessarie per proporli (da 5 mila a 1.500, comprese quelle dei proponenti, almeno 150); sono state definite soglie diverse di quorum basandole non più sugli aventi diritto al voto, ma sul numero effettivo dei votanti dell’ultima elezione amministrativa.

Si ampliano in questo modo gli strumenti di partecipazione diretta a disposizione dei cittadini, come ha osservato l’assessora alla Partecipazione Irene Guadagnini illustrando il provvedimento in Consiglio comunale, e se ne rafforza l’efficacia concreta: più facile proporli; maggiormente possibile un risultato valido, che raggiunga il quorum dei votanti; meglio definito il percorso successivo. In caso di vittoria del Sì in un referendum consultivo, infatti, pur non essendo vincolante per l’amministrazione comunale, il Consiglio avrà 30 giorni di tempo per deliberare se intende conformarsi al risultato oppure no; mentre se vince il Sì in quello abrogativo il provvedimento viene abolito entro 60 giorni e in quello propositivo il Consiglio deve deliberare entro 60 giorni in modo conforme all’esito del risultato.

Il Regolamento, sul quale ha lavorato la commissione consiliare Affari istituzionali, definisce le modalità per proporre i quesiti referendari e indica i tempi delle procedure amministrative, oltre a indicare con puntualità, analogamente a quanto previsto dalla Costituzione, quali sono i temi che non possono essere sottoposti a referendum: dagli atti inerenti la tutela dei diritti fondamentali allo stato e ai regolamenti istituzionali, dal bilancio ai provvedimenti relativi a tributi, tariffe, espropri, nomine e pubblico impiego; fino ai mutui, ad atti di esecuzione di norme regionali o statali e ai quesiti già oggetto di referendum negli ultimi tre anni.

Tra le novità introdotte c’è il Comitato dei Garanti, composto da cinque persone, al quale spetta la valutazione sull’ammissibilità delle proposte di referendum. Ne fanno parte il segretario generale del Comune e membri nominati, con i relativi supplenti, dal presidente del Tribunale, dal Rettore dell’Università, dal presidente del Consiglio notarile e dal presidente dell’Ordine degli avvocati. L’organismo viene poi nominato dal Consiglio comunale all’inizio del mandato e rimane in carica per tutta la consigliatura.

I referendum non si possono svolgere in coincidenza con le elezioni Comunali (neanche nei sei mesi precedenti o nei tre mesi successivi all’insediamento del Consiglio), se ne possono svolgere al massimo cinque all’anno e preferibilmente in coincidenza con altre consultazioni. 

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