Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
Oltre alla modalità di versamento con F24 o bollettino di conto corrente, è possibile il pagamento dell'imposta IMU e del tributo TASI anche per compensazione, in sede di dichiarazione dei redditi, con un credito erariale.
N.B. il pagamento dei modelli F/24 in compensazione con un credito erariale deve essere effettuato solo in via telematica cioè trasmettendo via internet il modello F/24 tramite i servizi telematici delle Entrate o delle banche o delle poste.
Per le compensazioni con saldo finale “di importo pari a zero” si potranno usare solo i servizi telematici delle Entrate (art. 11 D.L. 66/2014).
- compensazione previa comunicazione, con un credito IMU ( Imu/Imu)
- compensazione previa comunicazione, con un credito TASI ( Tasi/Tasi)