referendum_11_06_1995-6

Referendum abrogativi - 11 giugno 1995

 

 

QUESITO 6: AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO
ESITO: Quorum raggiunto
COLORE SCHEDA: Rosa
PROMOTORI: Radicali

 

 

Risultati referendum   MODENA Voti Ass. Perc.
Elettori 149.667 -
Votanti 109.947 73,5
SI 28.837 27,9
NO 74.370 72,1
Totale voti validi 103.207 -
Schede bianche 5.836 5,3
Schede nulle 904 0,8

 

 

Risultati referendum  ITALIA Assoluti Perc.
Elettori 48.458.754 -
Votanti 27.739.462 57,4
SI 8.741.584 35,6
NO 15.792.453 64,4
Totale voti validi 24.534.037 -
Schede bianche 2.587.737 9,3
Schede nulle 617.688 2,2

 

 

 

 

NOTA

Il 11 giugno 1995  si svolsero in Italia n. 12 referendum abrogativi sui seguenti temi:

  • 1-Rappresentanze sindacali (r. massimale);
  • 2-Rappresentanze sindacali r. minimale);
  • 3-Contrattazione pubblico impiego;
  • 4-Soggiorno cautelare;
  • 5-Privatizzazione della RAI;
  • 6-Autorizzazione al commercio;
  • 7-Trattenute contributi sindacali;
  • 8-Legge elettorale comuni;
  • 9-Orari esercizi commerciali;
  • 10-Concessioni televisive nazionali;
  • 11-Interruzioni pubblicitarie;
  • 12-Raccolta pubblicità televisiva.

Il sesto quesito chiedeva l'abrogazione della norma che sottopone ad autorizzazione amministrativa il commercio.


quadro.png Il quesito sulla scheda:
"Volete voi che sia abrogata la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante "Disciplina del commercio" e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: articolo 11; articolo 12; articolo 14; articolo 15; articolo 16; articolo 18, limitatamente al comma 2: "Qualora le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il Presidente della Giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate"; articolo 20; articolo 21; articolo 22; articolo 23; articolo 24, comma 2, limitatamente alle parole: "con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano" nonché alle parole: "e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano" e comma 3, limitatamente alle parole: "del piano e"; articolo 27, comma 2: "Il nullaosta della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12"; articolo 30; articolo 43, comma 2: "Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, le autorizzazioni saranno rilasciate dai sindaci su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 nell'osservanza dei criteri previsti agli articoli 11 e 12, previo il nullaosta della Giunta regionale per le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge"; nonché il decreto-legge 1º ottobre 1982, n. 697, recante "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, limitatamente a: articolo 8, comma 1, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121: "Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita il consiglio comunale stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, i criteri ai quali la commissione comunale per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge stessa. I criteri sono validi sino all'approvazione del piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo. "?"



Consultazione con esito positivo.