Il 11 giugno 1995 si svolsero in Italia n. 12 referendum abrogativi sui seguenti temi:
- 1-Rappresentanze sindacali (r. massimale);
- 2-Rappresentanze sindacali r. minimale);
- 3-Contrattazione pubblico impiego;
- 4-Soggiorno cautelare;
- 5-Privatizzazione della RAI;
- 6-Autorizzazione al commercio;
- 7-Trattenute contributi sindacali;
- 8-Legge elettorale comuni;
- 9-Orari esercizi commerciali;
- 10-Concessioni televisive nazionali;
- 11-Interruzioni pubblicitarie;
- 12-Raccolta pubblicità televisiva.
Il nono quesito chiedeva l'abrogazione della norma che impedisce la liberalizzazione degli orari dei negozi.
Il quesito sulla scheda:
"Volete voi che sia abrogata la legge 28 luglio 1971, n. 558 recante "Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio", limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; nonché il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente all'articolo 54, lettera d), limitatamente alle parole "dei negozi", e alle parole "vendita e"; nonché il decreto-legge 1º ottobre 1982, n. 697, recante "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, relativamente all'articolo 8, (nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987 n. 121) comma 4: "Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, a modificazione dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21. Nel rispetto dei limiti così fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e di chiusura con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non può avvenire oltre le ore 21"; comma 5: "Le disposizioni di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, sono estese agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili. "?"
Consultazione con esito positivo.