referendum_12_06_2005-2

Referendum abrogativo - 12, 13 giugno 2005

 

 

QUESITO 2: PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA: NORME SUI LIMITI ALL'ACCESSO - ABROGAZIONE PARZIALE
ESITO: Referendum nullo per mancato raggiungimento Quorum ((50%+1 Votanti nazionale)
COLORE SCHEDA: Arancio
PROMOTORI: Coalizione formata da: Radicali Italiani, Democratici di sinistra, Socialisti Dem. Italiani, Rifondazione Comunista.

 

 

Risultati referendum   MODENA Voti Ass. Perc.
Elettori 140.270 -
Votanti 64.777 46,2
SI 58.854 93,2
NO 4.327 6,8
Totale voti validi 63.181 -
Schede bianche 1.287 2,0
Schede nulle 309 0,5

 

 

Risultati referendum  ITALIA+estero Assoluti Perc.
Elettori 49.648.425 -
Votanti 12.738.397 25,7
SI 10.819.909 88,8
NO 1.367.288 11,2
Totale voti validi 12.187.197 -
Schede bianche 359.300 2,8
Schede nulle 191.186 1,5

 

 

 

 

NOTA

L' 12 e 13 Giugno 2005 si svolsero in Italia n. 4 referendum abrogativi. Le proposte referendarie miravano a:

  • garantire la fecondazione assistita oltre alle coppie sterili, anche a quelle affette da patologie geneticamente trasmissibili;
  • eliminare il limite di poter ricorrere alla tecnica solo quando non vi sono altri metodi terapeutici sostitutivi;
  • garantire la scelta delle opzioni terapeutiche più idonee ad ogni individuo;
  • dare la possibilità di rivedere il proprio consenso all'atto medico in ogni momento;
  • ristabilire il numero di embrioni da impiantare.


Il secondo quesito, chiedeva l'abrogazione parziale di alcune norme relative alla procreazione medicalmente assistita:  norme sui limiti all'accesso.

Il quesito sulla scheda:
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti, articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana"; art. 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità"; art. 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico"; art. 4, comma 2, lettera a, limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della"; art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1,"; art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della fecondazione dell'ovulo"; art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "di cui al comma 2 del presente articolo"; art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre"; art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»?

la consultazione ebbe esito negativo in quanto non raggiunse il quorum (50%+1 Votanti)