referendum_12_06_2005-3

Referendum abrogativo - 12, 13 giugno 2005

 

 

QUESITO 3: PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA: NORME SULE FINALITA', SUI DIRITTI DEI SOGGETTI COINVOLTI E SUI LIMITI ALL'ACCESSO - ABROGAZIONE PARZIALE
ESITO: Referendum nullo per mancato raggiungimento Quorum (50%+1 Votanti nazionale)
COLORE SCHEDA: Grigio
PROMOTORI: Coalizione formata da: Radicali Italiani, Democratici di sinistra, Socialisti Dem. Italiani, Rifondazione Comunista.

 

 

Risultati referendum   MODENA Voti Ass. Perc.
Elettori 140.270 -
Votanti 64.766 46,2
SI 58.284 92,4
NO 4.784 7,6
Totale voti validi 63.068 -
Schede bianche 1.385 2,1
Schede nulle 313 0,5

 

 

Risultati referendum  ITALIA+estero Assoluti Perc.
Elettori 49.648.425 -
Votanti 12.734.933 25,7
SI 10.663.125 87,7
NO 1.492.042 12,3
Totale voti validi 12.155.167 -
Schede bianche 381.089 3,0
Schede nulle 194.967 1,5

 

 

 

 

NOTA

L' 12 e 13 Giugno 2005 si svolsero in Italia n. 4 referendum abrogativi. Le proposte referendarie miravano a:

  • garantire la fecondazione assistita oltre alle coppie sterili, anche a quelle affette da patologie geneticamente trasmissibili;
  • eliminare il limite di poter ricorrere alla tecnica solo quando non vi sono altri metodi terapeutici sostitutivi;
  • garantire la scelta delle opzioni terapeutiche più idonee ad ogni individuo;
  • dare la possibilità di rivedere il proprio consenso all'atto medico in ogni momento;
  • ristabilire il numero di embrioni da impiantare.


Il terzo quesito, chiedeva l'abrogazione parziale di alcune norme relative alla procreazione medicalmente assistita: su finalità, diritti dei soggetti coinvolti e limiti all'accesso.

Il quesito sulla scheda:
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 1: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»; art. 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»; art. 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»; art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»; art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1»; art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: «Fino al momento della fecondazione dell'ovulo»; art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo»; art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»; art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione», nonché alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»?

la consultazione ebbe esito negativo in quanto non raggiunse il quorum (50%+1 Votanti)