referendum_21_05_2000-3

Referendum abrogativi - 21 maggio 2000

 

 

QUESITO 3: ELEZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
ESITO: Referendum nullo per mancato raggiungimento Quorum (50%+1 Votanti nazionale)
COLORE SCHEDA: Verde
PROMOTORI: Partito radicale

 

 

Risultati referendum   MODENA Voti Ass. Perc.
Elettori 147.503 -
Votanti 74.053 50,2
SI 36.328 60,7
NO 23.473 39,3
Totale voti validi 59.801 -
Schede bianche 12.914 17,4
Schede nulle 1.338 1,8

 

 

Risultati referendum  ITALIA Assoluti Perc.
Elettori 49.067.694 -
Votanti 15.634.781 31,9
SI 9.125.465 70,6
NO 3.805.250 29,4
Totale voti validi 12.930.715 -
Schede bianche 2.102.915 13,5
Schede nulle 601.151 3,8

 

 

 

 

NOTA

Il 21 maggio 2000  si svolsero in Italia n. 7 referendum richiesti dal Partito radicale. Le proposte referendarie miravano ad abrogare:

  • 1-Rimborso delle spese elettorali;
  • 2-Abolizione voto di lista per elezioni per la Camera dei Deputati;
  • 3-Elezione del Consiglio superiore della magistratura;
  • 4-Ordinamento giudiziario;
  • 5-Incarichi extragiudiziali dei magistrati;
  • 6-Licenziamenti;
  • 7-Trattenute associative e sindacali tramite enti;


Il terzo quesito chiedeva, per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura,  l'abrogazione dell'attuale sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte.


Il quesito sulla scheda:
"Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura" (così come modificata dall'art. 5 della L. 22 dicembre 1975 n. 695, dagli artt. 18,19 e 20 L. 3 gennaio 1981 n. 1, dall'art. 2 della L. 22 novembre 1985 n. 655 e dagli artt. 7, 10 e 13 della L. 12 aprile 1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti:
- art. 25, comma 14, lettera b) limitatamente alle parole: "il voto di lista ed", alla parola "eventuale", nonché alle parole "nell'ambito della lista votata"; art. 27, comma 3, limitatamente alla lettera a): "provvede alla determinazione del quoziente per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;", alla lettera b) "determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale;" e lettera c) limitatamente alle seguenti parole: "nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista";
- art. 39, comma 1, limitatamente alle parole: "nell'ambito della stessa lista"; comma 2: "Qualora per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggiore cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, si passa alle liste successive."; comma 4, limitatamente alle parole "e 2"?"



la consultazione ebbe esito negativo in quanto non raggiunse il quorum (50%+1 Votanti)