referendum_9_06_1991

Referendum abrogativo - 9,10 giugno 1991

 

 

QUESITO: ABROGAZIONE PREFERENZA MULTIPLA CAMERA DEI DEPUTATI
ESITO: Quorum raggiunto
COLORE SCHEDA: .
PROMOTORI: Mario Segni, "Manifesto dei 31"

 

 

Risultati referendum  MODENA Voti Ass. Perc.
Elettori 150.593 -
Votanti 113.985 75,7
SI 107.816 97,2
NO 3.105 2,8
Totale voti validi 110.921 -
Schede bianche 1.593 1,4
Schede nulle 1.222 1,1

 

 

Risultati referendum   ITALIA Assoluti Perc.
Elettori 47.377.843 -
Votanti 29.609.635 62,5
SI 26.896.979 95,6
NO 1.247.908 4,4
Totale voti validi 28.144.887 -
Schede bianche 574.744 1,9
Schede nulle 890.004 3,0

 

 

 

 

NOTA

Il 9 e 10 giugno 1991 si tenne un referendum abrogativo per la riduzione dei voti di preferenza, da tre a uno, nelle elezioni per la Camera dei deputati.


Promosso da Mario Segni e dal "Manifesto dei 31" (quest’ultimo formato da esponenti del mondo economico-culturale dell’epoca), il comitato si fece promotore di tre referendum in materia elettorale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 47/1991, dichiarò inammissibili due dei tre quesiti, ammettendo soltanto il quesito sulla preferenza unica alla Camera. 


Il quesito sulla scheda:
"Volete Voi abrogare il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), limitatamente alle parti seguenti: art. 4, terzo comma, limitatamente alle parole «attribuire preferenze, per»; art. 58, secondo comma, limitatamente alle parole «e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere»; art. 59, secondo comma, limitatamente alle parole «Il numero delle preferenze e di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi;»; art. 60, primo comma, limitatamente alle parole «nelle apposite righe tracciate» e limitatamente alle parole «dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima»; sesto comma: «Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.»; settimo comma: «Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati»; ottavo comma, limitatamente alle parole «al numero stabilito per il Collegio» e limitatamente alle parole «rimangono valide le prime»; art. 61; art. 68, primo comma, punto 1), limitatamente alle parole «il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita» e limitatamente alle parole «o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione,»; art. 76, primo comma, n. 1) limitatamente alla parola «61»?