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L'elettore, al primo turno di voto, può (non obbligatorio) esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere.
Le preferenze si esprimono scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima.
Se si esprimono due preferenze, al fine di garantire la parità di genere, esse devono fare riferimento a persone di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza (Lg. 23/11/2012 n. 213).
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Non ammesse (pena annullamento) indicazioni numeriche sul voto di preferenza.